Adesso è certo. Il tutor non c’è più. Per tutti?

L’accordo di sequenza contrattuale per la disapplicazione di alcune norme del decreto legislativo n. 59/2004 (tutor, contratti d’opera, mobilità) è ora contratto definitivo, vero e proprio, sottoscritto formalmente da Aran e sindacati della scuola.
L’accordo era stato definito il 17 luglio scorso, ma formalmente non aveva ancora effetto perché mancava la procedura di autorizzazione da parte della Corte dei Conti.
Sostanzialmente però la disapplicazione era stata già messa in atto. Le “esequie” erano state celebrate dallo stesso ministro Fioroni in audizione alla Camera; lo stesso ministro aveva proceduto a recepire la disapplicazione nelle sue istruzioni per l’avvio dell’anno scolastico.
Nessuno (o pochi) hanno pianto su quella cancellazione di una riforma fortemente contestata a suo tempo da una parte del mondo scolastico e, comunque, subita con poco entusiasmo dalla restante parte.
C’è da chiedersi cosa sarebbe successo se la Corte dei Conti, anziché registrare l’accordo, lo avesse respinto. Non sarebbe successo nulla perché la scuola si è adattata subito a quella cancellazione.
Qualcuno allora si era chiesto se quel potere di disapplicare norme di carattere generale riguardanti l’intero sistema scolastico statale e paritario rientrasse nei poteri dei sindacati della scuola statale e dell’Aran che, in quella sede, non potevano rappresentare anche altri settori scolastici non statali.
In effetti il decreto legislativo 165/2001 da cui discende il potere di derogare norme legislative, citato anche nel comunicato di venerdì della Cgil-scuola, prevede che “Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata non sono ulteriormente applicabili, …”.
Secondo quella norma, il potere di disapplicare riguarda soltanto casi relativi a norme che riguardano solo dipendenti delle amministrazioni pubbliche: ok quindi per la mobilità, ma per tutor e contratti d’opera si poteva? Se sì, vale anche per docenti di scuole paritarie?
Teoricamente le scuole paritarie dovrebbe tenersi tutor e contratti d’opera, perché per loro la disapplicazione non dovrebbe applicarsi.
Ma forse anche la paritaria non ha atteso il de profundis ufficiale per abbandonare il tutor.