La formazione del personale docente tra tetti orari contrattuali e tutele retributive: il nodo delle attività funzionali

L’inquadramento giuridico della formazione in servizio del personale docente continua a essere, spesso, al centro di un confronto critico tra Dirigenti scolastici e Organizzazioni Sindacali. L’oggetto del contendere riguarda una prassi sempre più diffusa: l’esclusione delle ore di formazione obbligatoria dal computo del monte orario delle attività funzionali all’insegnamento, con la conseguente richiesta di svolgimento a titolo gratuito ed extra-contrattuale. Il quadro regolamentare introdotto dal CCNL 18.01.2024 e i recenti orientamenti di legittimità escludono tuttavia la fondatezza di prestazioni lavorative obbligatorie prive di copertura oraria o economica.

L’evoluzione storica: dal vecchio modello al CCNL 2019-2021

Per comprendere l’attuale assetto pattizio, è necessario sottolineare una fondamentale discontinuità con il passato. La storica particolarità introdotta dalla contrattazione collettiva risiede proprio nell’aver scardinato il vecchio impianto normativo – storicamente radicato nel CCNL 29 novembre 2007 – che considerava l’aggiornamento e la formazione come attività a sé stanti.

Nelle precedenti stagioni contrattuali, la formazione viveva in un limbo giuridico, sganciata da una quantificazione oraria rigida e percepita come un adempimento separato rispetto ai doveri ordinari d’ufficio. La svolta decisiva è stata compiuta dal CCNL “Istruzione e Ricerca” 2019-2021, sottoscritto in via definitiva il 18 gennaio 2024, che ha ricondotto per la prima volta l’aggiornamento all’interno del perimetro delle attività funzionali all’insegnamento. Questa innovazione ha tipizzato e quantificato i doveri del docente, ponendo definitivamente fine alla tesi della “formazione illimitata e fuori orario”.

Il perimetro dell’Art. 44 del CCNL 2019-2021

 Il testo negoziale vigente definisce all’art. 36, comma 4, la formazione come un vero e proprio “diritto-dovere in servizio”. La declinazione operativa di questo principio è rigidamente vincolata dall’art. 44, comma 3, che assorbe la formazione all’interno dei due plafond delle attività funzionali all’insegnamento (fino a 40 ore annue ciascuno)

– Lettera a): Attività collegiali (Collegio dei docenti, programmazione, verifica, informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini).
– Lettera b): Partecipazione ai consigli di classe, interclasse e intersezione.

Il punto nodale risiede nel comma 4 dell’art. 44, il quale stabilisce che le ore non utilizzate per gli impegni di cui alle lettere a) e b) devono essere destinate in via prioritaria alle attività di formazione deliberate dal Collegio dei docenti. L’aggiornamento professionale, quindi, non è più un terzo raggruppamento orario autonomo, ma deve essere tassativamente computato all’interno dei limiti orari già previsti.

Il principio del “riassorbimento” nell’orario ordinario e il calcolo nel mese di giugno: la Cassazione n. 23084/2025

 Una lettura parziale dell’ordinanza della Corte di Cassazione (Sez. Lav.) n. 23084 dell’11 agosto 2025 ha spinto alcune istituzioni scolastiche a ipotizzare la totale gratuità della formazione sulla sicurezza (ex D.lgs. 81/08). In realtà, i giudici di legittimità hanno ribadito principi di segno opposto:

– Svolgimento obbligatorio
La formazione deve svolgersi tassativamente “durante l’orario di lavoro ordinario”.

– Limiti contrattuali
Il datore di lavoro pubblico ha l’obbligo di garantire l’adempimento formativo “entro i limiti orari contrattuali”.

L’aspetto cruciale chiarito dalla Suprema Corte riguarda la quantificazione del tempo di lavoro durante la sospensione delle lezioni. La Cassazione ha specificato che il tetto orario entro cui operare il riassorbimento non si calcola moltiplicando le ore per ogni singola settimana del mese di giugno. Al contrario, per tutto il periodo di giugno in cui non si insegna, il limite massimo complessivo di ore in cui inserire i corsi è pari al singolo orario ordinario settimanale del rispettivo grado di istruzione:

– 18 ore per la scuola secondaria di 1° e 2° grado.
– 24 ore per la scuola primaria.

Il debito orario complessivo per l’intero mese di sospensione corrisponde quindi, semplicemente, a una sola di queste quote settimanali.

Per i docenti della scuola secondaria di 1° e 2° grado, è fondamentale specificare che il servizio prestato durante lo svolgimento degli esami di Stato di 3^ media e di Maturità è, per analogia, del tutto sostitutivo delle ore di lezione e ne assorbe interamente la quota oraria ordinaria. Di conseguenza, qualora la formazione venga somministrata durante le sessioni d’esame, la relativa imputazione temporale non può gravare sull’orario di cattedra, ma va obbligatoriamente computata a carico del monte ore delle attività funzionali all’insegnamento.

Da questa specifica situazione resta esclusa la scuola dell’infanzia, in quanto i docenti che vi operano sono regolarmente impegnati nelle attività di insegnamento per l’intero mese di giugno.

Nel caso vagliato dai giudici, il diritto a compensi aggiuntivi è stato negato unicamente perché le ore di formazione erano ampiamente contenute e “riassorbite” all’interno di questo specifico e limitato monte orario mensile. Qualsiasi prestazione che ecceda questo tetto mensile o le quote delle attività funzionali residue rientra nel campo del lavoro straordinario e va pertanto retribuita.

Superamento del tetto orario e divieto di prestazione gratuita

La giurisprudenza di merito è costante nel respingere la figura della prestazione lavorativa obbligatoria “a costo zero”. Si veda, ex multis, la sentenza n. 845 del 21/11/2024 del Tribunale del Lavoro di Modena, secondo cui la formazione imposta d’ufficio oltre i tetti contrattuali fa scattare l’immediato diritto alla retribuzione.

Laddove i corsi determinino il superamento del limite delle 40+40 ore annue (o del tetto orario mensile di giugno, così come ridefinito dall’ordinanza della Cassazione), sorge l’obbligo di remunerare le ore eccedenti a carico del Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa (FMOF). L’art. 36, comma 7 del CCNL specifica che la corresponsione di tali somme può avvenire in forma forfettaria esclusivamente se preventivamente disciplinata in sede di Contrattazione Integrativa d’Istituto. L’applicazione unilaterale di forfait o il mancato pagamento configurano una palese violazione contrattuale, esponendo l’Amministrazione a contenziosi seriali e a potenziali condotte antisindacali ex art. 28 Legge 300/1970.

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