Alunni stranieri: per il tetto del 30% non sono tutti uguali
Non si è ancora sopito il dibattito sugli alunni stranieri e, in particolare, sul tetto del 30% per classe e sulla formazione linguistica dei genitori. Sulla questione del tetto del 30% di alunni stranieri per classe che in questi giorni è stato preso a pretesto per le prime manifestazioni d’autunno degli studenti, si evidenzia una strana discrepanza tra scuola primaria e scuola secondaria di I e II grado, a proposito di alunni di seconda generazione, cioè nati in Italia da genitori stranieri.
Infatti, per la scuola primaria, il 30% si calcola “sugli alunni con cittadinanza non italiana che non sono nati in Italia … (omissis)”, mentre per la scuola secondaria di primo e di secondo grado il calcolo del 30% è riferito “agli studenti” (tout court) “con cittadinanza non italiana che … (omissis)”.
Per la primaria c’è il distinguo tra nati in Italia o all’estero, per la secondaria no.
È forse ininfluente per un alunno straniero essere nato in Italia (seconda generazione) o essere nato all’estero?
Da un punto di vista linguistico certamente no, soprattutto se si considera che la conoscenza della lingua non solo è lo strumento sociale principale per conversare e rapportarsi con gli altri, ma è anche veicolo per accedere alla conoscenza nella molteplicità delle sue forme.
Eppure, il decreto-legge per gli stranieri in classe nella secondaria sembra fare di ogni erba un fascio, in quanto ritiene superfluo o inutile sapere se l’alunno straniero sia nato in Italia o all’estero.
Ma il rovescio della medaglia, cioè la motivazione per individuare il tetto del 30% è ben altra: “non avere frequentato le lezioni con esito positivo, per almeno tre anni scolastici”.
Domanda provocatoria che richiama forse principi costituzionali: perché tre anni di frequenza non positiva valgono soltanto per alunni stranieri e non per gli alunni italiani?
Forse c’è il timore che precisare l’eventuale nascita in Italia dell’alunno straniero nella secondaria possa strizzare l’occhio allo jus soli?
Ci auguriamo che in sede di conversione in legge del decreto 170/26 si precisi anche per la secondaria la distinzione tra stranieri nati in Italia o all’estero.
Sarebbe altresì auspicabile che il Portale dati del MIM negli indicatori relativi agli alunni con cittadinanza non italiana non si limitasse a riportare il riferimento “a Paesi UE e a Paesi non UE”, ma aggiungesse anche l’indicazione dell’eventuale seconda generazione.
Non si tratterebbe soltanto di un arricchimento della trasparenza, bensì di uno strumento di conoscenza diretta e immediata della situazione della popolazione scolastica straniera, funzionale a confrontare e valutare i percorsi scolastici delle due tipologie di alunni stranieri (nati in Italia e non), con particolare riferimento alle scelte dell’indirizzo, al rendimento scolastico e agli abbandoni.
In proposito è da considerare come utile riferimento il notiziario curato dall’Ufficio statistica del Ministero nel 2024 che riportava per l’anno scolastico 2022-23 i dati degli alunni stranieri, compresi quelli di seconda generazione, rilevando le scelte di indirizzo anche in base al successo scolastico, agli abbandoni e a ritardi nel percorso scolastico. Vediamo nella notizia successiva cosa emergeva.
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