Docenti vincitori di due concorsi, stop alla cancellazione dalle Graduatorie di merito dopo l’anno di prova

Si chiude una vicenda che aveva suscitato forte preoccupazione tra molti docenti vincitori di concorso. Con il decreto legge sulla Pubblica Amministrazione, approvato dal Consiglio dei ministri il 4 agosto 2026, il Governo interviene infatti sull’articolo 13 del decreto legislativo 59/2017, eliminando una disposizione che avrebbe avuto effetti particolarmente penalizzanti per chi risultava vincitore di più procedure concorsuali. La modifica riguarda una situazione tutt’altro che rara: quella dei docenti che hanno ottenuto l’immissione in ruolo su una determinata classe di concorso, ma sono contemporaneamente inseriti come vincitori in un’altra Graduatoria di merito, relativa a un diverso insegnamento.

La norma che faceva decadere dalle altre Graduatorie

La disposizione ora abrogata prevedeva che, una volta superato l’anno di formazione e prova e ottenuta la conferma in ruolo, il docente fosse automaticamente cancellato dalle altre Graduatorie di merito dei concorsi ordinari. In pratica, un insegnante assunto, ad esempio, su una determinata classe di concorso avrebbe perso il diritto a essere successivamente nominato da un’altra Graduatoria di merito nella quale era risultato vincitore, anche se riferita a un diverso insegnamento e anche se quella graduatoria non era ancora arrivata alla sua posizione. Una previsione che molti interessati avevano giudicato ingiusta, perché cancellava un diritto acquisito attraverso il superamento di un’altra procedura concorsuale.

Cosa cambia con il decreto PA

Il decreto legge approvato il 4 agosto elimina questo automatismo. Il superamento dell’anno di formazione e prova e la conseguente conferma in ruolo non comporteranno più la cancellazione dalle Graduatorie di merito di altri concorsi ordinari. In questo modo, il docente potrà mantenere la propria posizione nella Graduatoria relativa a una diversa classe di concorso e, quando sarà il suo turno, valutare l’eventuale accettazione della nuova nomina. L’intervento modifica nuovamente l’articolo 13 del decreto legislativo n. 59 del 2017, riportando la disciplina a una soluzione ritenuta più coerente con il principio di valorizzazione dei concorsi superati.

La soddisfazione della CISL Scuola

La modifica è stata salutata con favore dalla CISL Scuola, che in un comunicato diffuso il 5 agosto ha rivendicato il risultato ottenuto nel confronto con l’Amministrazione. «La CISL Scuola – afferma la segretaria generale Ivana Barbacci – si è fatta carico di preoccupazioni e proteste, ritenendole comprensibili e giustificate, e ha sostenuto con forza la necessità di abrogare una disposizione ingiustamente penalizzante. Grazie all’impegno profuso nel confronto con l’Amministrazione, abbiamo portato a concreta soluzione un problema diffusamente avvertito e ne siamo molto soddisfatti». Secondo il sindacato, la precedente formulazione avrebbe infatti penalizzato numerosi insegnanti che, pur avendo superato più procedure concorsuali, rischiavano di perdere definitivamente la possibilità di essere assunti sulla classe di concorso per la quale erano ancora in attesa dello scorrimento della Graduatoria.

Un correttivo che incide sulla mobilità professionale

La modifica introdotta dal decreto PA restituisce ai docenti una possibilità di scelta che la normativa precedente avrebbe di fatto precluso. Chi ha già ottenuto il ruolo e supera l’anno di prova non perde più automaticamente il diritto derivante dall’essere vincitore di un altro concorso. Si tratta di un intervento che interessa una platea limitata rispetto al complesso delle immissioni in ruolo, ma che assume un rilievo concreto per gli insegnanti coinvolti, evitando che il completamento dell’anno di prova su una classe di concorso determini la decadenza da una diversa Graduatoria di merito, conquistata attraverso un’altra selezione pubblica.

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