GPS 2026/28: certificazioni linguistiche, la stretta del MIM
Come è noto, le certificazioni linguistiche spesso sono state oggetto di polemiche per presunte attestazioni di comodo che consideravano come valide le competenze non acquisite. Chi non ha incontrato nella propria scuola un docente che ha presentato un titolo con il massimo livello di competenza in una lingua, e che poi al dunque ha mostrato un livello più che stentato?
Si è parlato, in taluni casi, di “certificatificio” con acquisizione di certificati comprati senza disporre di alcuna competenza linguistica.
Le nuove tabelle dei titoli e, soprattutto, l’allegato D con l’elenco degli Enti certificatori cercano di mettere un freno alla opacità di talune certificazioni linguistiche.
Nelle tabelle dei titoli, a proposito di certificazioni linguistiche, si precisa il periodo di vigenza dell’Ente certificatore entro il quale sono valide le certificazioni rilasciate.
“Certificazioni linguistiche di livello almeno B2 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, del decreto del Ministro dell’istruzione 10 marzo 2022, n. 62, e del decreto del Ministro dell’istruzione 18 ottobre 2022, n. 200, ed esclusivamente presso gli Enti ricompresi nell’elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione ai sensi dei predetti decreti, esclusivamente nel periodo di vigenza del riconoscimento dell’Ente, per ciascun titolo (è valutato un solo titolo per ciascuna lingua straniera)”.
Nell’allegato D che riporta l’elenco degli Enti certificatori viene riportato per ognuno il periodo di vigenza, consentendo, pertanto, di individuare la validità delle certificazioni rilasciate.
Per la maggior parte degli Enti elencati la vigenza è scaduta il 20/11/2024, mentre sono soltanto otto gli Enti che hanno la validità tuttora in corso.
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