La classe dei bocciati/1. E’ legittima?

Al momento non si hanno informazioni sufficientemente precise sul caso della classe formata da allievi tutti bocciati al termine dell’anno scolastico precedente. L’ispettore inviato dal ministro Fioroni, per il tramite del direttore scolastico regionale, è al lavoro per accertare se siano state rispettate o meno le procedure previste dalla legge per attivare iniziative sperimentali.
I giornali hanno infatti attribuito la responsabilità del progetto alla preside dell’istituto tecnico “Gastaldi” di Genova, Elsa Cirlini, che avrebbe deciso motu proprio malgrado la dichiarata ostilità degli insegnanti. Poteva farlo?
Secondo le norme vigenti (DPR 275/1999, Regolamento dell’autonomia) le istituzioni scolastiche “riconoscono e valorizzano le diversità, e promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo” (art. 4, c. 1), tra le quali “l’articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso” (art. 4, c. 2, punto d).
Ma per attivare un’iniziativa come quella promossa dal “Gastaldi” (che prevede anche il recupero dell’anno perduto mediante esame di idoneità alla classe terza, da sostenere alla fine dell’anno scolastico corrente) il relativo progetto avrebbe dovuto essere inserito nel Piano dell’Offerta Formativa. E il Collegio dei docenti lo avrebbe dovuto predisporre, sulla base degli indirizzi generali definiti dal Consiglio di istituto. E’ stato fatto?
Ove questi passaggi procedurali fossero stati rispettati (attendiamo l’esito dell’ispezione) l’esperimento genovese avrebbe a nostro avviso legittimità (non si discute qui dell’opportunità), rientrando nella sfera delle autonome competenze della istituzione scolastica.