Finalmente costituita l’anagrafe degli studenti

Prevista dal decreto legislativo n. 76/2005 sul diritto-dovere, l’anagrafe degli studenti ha finalmente avuto l’approvazione definitiva mediante un apposito decreto ministeriale (n. 74 del 5 agosto), dopo l’ok del Garante per la Protezione dei dati personali.

Si tratta di uno strumento di notevole importanza e di grande potenzialità che potrà consentire la conoscenza della popolazione scolastica in tempo reale per quanto attiene alla frequenza scolastica, all’andamento del percorso scolastico, alla mobilità, agli esiti, alla dispersione e ad altre fenomenologie del processo educativo.

In forma anonima.

Accompagnato da un allegato tecnico per consentire alle scuole statali e paritarie di raccogliere e trasmettere i dati degli alunni, il decreto prevede che l’anagrafe, insieme alle altre anagrafi regionali e comunali, è prioritariamente creata per favorire la realizzazione del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione e alla vigilanza sull’assolvimento di tale obbligo, in relazione ai percorsi scolastici, formativi, e di apprendistato dei singoli studenti, a partire dal primo anno della scuola primaria, da parte dei soggetti di cui all’articolo 5 del medesimo decreto legislativo n. 76/2005.

L’Anagrafe, costituita presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per conseguire gli obiettivi assegnati, acquisisce dalle istituzioni scolastiche appartenenti al sistema nazionale di istruzione:

  • – dati relativi alla valutazione degli studenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 122/2009,
  • – dati sensibili e giudiziari degli studenti
  • – altri dati utili.

I dati personali che le istituzioni scolastiche devono comunicare all’Anagrafe, a partire dal primo anno della scuola primaria, relativi all’intero percorso scolastico e formativo degli alunni sono:

– dati anagrafici;

– codice fiscale;

– dati relativi al percorso scolastico;

– esiti dei percorsi scolastici degli studenti dei diversi settori scolastici, con particolare riferimento agli esami finali di ciclo e agli esami di qualifica.

Il decreto ministeriale (www.istruzione.it) precisa che, per le finalità di rilevante interesse pubblico, l’Anagrafe può contenere dati idonei a rivelare lo stato di salute, le convinzioni religiose o di altro genere e dati giudiziari indispensabili ad individuare il soggetto presso il quale lo studente assolve l’obbligo scolastico (scuole paritarie, strutture ospedaliere, case circondariali, ecc.).

L’allegato tecnico assicura che la consultazione da parte del Ministero dei dati personali degli studenti contenuti nell’Anagrafe avviene esclusivamente in forma anonima o comunque con modalità che assicurino la non identificabilità dell’interessato.