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BES, aspetti pedagogici e normativi

Al tema dei BES (Bisogni Educativi Speciali), sul quale il Miur ha emanato una apposita circolare applicativa (n. 8/2013) dopo la direttiva ministeriale, TuttoscuolaFOCUS ha dedicato un approfondimento nei numeri dell’11 e del 18 marzo.

Al riguardo riceviamo e volentieri pubblichiamo una dichiarazione congiunta di F I S H e F A N D, due associazioni impegnate da anni, con importanti e meritori risultati nel settore della disabilità.

In merito alle notizie di  Focus n.461/577 del 10 marzo 2013, la F I S H e la F A N D,  Federazioni fortemente  rappresentative del mondo della disabilità, esprimono dubbi e perplessità sulle forti riserve espresse da Tuttoscuola su alcuni contenuti della direttiva ministeriale sui BES e della circolare esplicativa, ribadendo la bontà dei provvedimenti emanati dal MIUR che sviluppano e ampliano la logica inclusiva italiana“.

 

Ribadiamo, come già espresso in TuttoscuolaFOCUS, che le nostre riserve non riguardano l’aspetto pedagogico e sociale, cui Direttiva e Circolare danno un contributo atteso e che appunto amplia la logica inclusiva che contraddistingue la scuola italiana.

Abbiamo invece voluto evidenziare alcuni aspetti normativi critici, paventando che possano pregiudicare (rischio contenzioso, tanto purtroppo diffuso nella scuola del nostro paese) l’obiettivo dell’iniziativa, cioè quello di far emergere le problematiche dei ragazzi con difficoltà di apprendimento. Speriamo sinceramente di sbagliarci, abbiamo anche aggiunto, nel pieno rispetto delle opinioni altrui, come si deve in un dibattito civile e animato dal desiderio di una scuola accogliente e attenta ai bisogni di tutti.

A beneficio dei lettori di tuttoscuola.com pubblichiamo le notizie apparse sulla nostra newsletter.

 

Da TuttoscuolaFOCUS n. N. 461/577 dell’11 marzo 2013

BES/1: una scorciatoia pericolosa

Gli alunni in difficoltà costituiscono da sempre un problema educativo di grande rilevanza sociale che l’Italia ha cercato, in parte, di risolvere con due leggi speciali: la 104/1992 per i portatori d’handicap (disabili di vario tipo) e la 170/2010 per alunni con DSA (dislessici, disgrafici, ecc.).

Ma gli alunni con difficoltà di apprendimento non sono soltanto i disabili e i dislessici. Vi sono altre categorie di alunni con svantaggio socio-economico, linguistico, culturale, che non sono tutelati da provvidenze legislative specifiche, identificati come alunni BES, con bisogni educativi speciali.

Per i disabili la legge 104 ha previsto l’assegnazione di docenti di sostegno; per i dislessici la legge 170 ha previsto strumenti compensativi e misure dispensative.

Per avvalersi di tali tutele normative, entrambe le leggi esigono specifica certificazione probante.  

Per evitare che compiacenti certificazioni mediche portino all’assegnazione di docenti di sostegno a favore di alunni non disabili, anche se in difficoltà di apprendimento, il Dpcm 185/2006 ha introdotto misure più severe per le Asl, disponendo per le certificazioni dell’handicap il riferimento alle classificazioni internazionali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Per tutte le altre categorie di alunni in difficoltà di apprendimento non vi è però alcuna legge speciale e, di conseguenza, non vi sono apposite misure di tutela, né sono previste, quindi, certificazioni probanti.

Legge o non legge, il ministro Profumo ha emanato, comunque, la direttiva 27 dicembre 2012 con la quale ha voluto regolamentare le situazioni rimaste fino ad oggi senza tutela legislativa. Gesto tanto apprezzabile quanto discutibile. Se è vero che ha dato visibilità a un mondo sommerso, individuandone contorni e specificità, è altrettanto vero che ha usato impropriamente le leggi speciali (la 104 sui disabili e la 170 sui DSA) per estendere anche agli alunni con difficoltà di apprendimento le provvidenze da esse previste.

Si tratta di una scorciatoia di dubbia legittimità, in quanto le legge speciali (come la 104 e la 170) non possono essere applicate in via estensiva o per analogia a situazioni da esse non previste.

Ultimo canto del cigno di un ministro in uscita, la circolare Miur n. 8 del 6 marzo fornisce indicazioni alle scuole affinché i BES entrino subito a tutti gli effetti nel sistema. Temiamo che, a questo punto, per le scuole possano arrivare problemi, anziché soluzioni.

 

 

BES/2: strumenti compensativi e misure dispensative per tutti

La circolare n. 8/2013, nel dare attuazione alla Direttiva 27.12.2012 sugli strumenti d’intervento a favore degli alunni con BES, ricorda che tale Direttiva “estende il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), comprendente: ‘svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”.

Basta, dunque, una semplice dichiarazione ministeriale per estendere a questi alunni in difficoltà di apprendimento le misure di tutela che la legge prevede per altri? Ci sia consentito il dubbio.

Per gli alunni stranieri di recente immigrazione la circolare invita gli insegnanti ad “adottare strumenti compensativi e misure dispensative (ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc.)”.

L’invito vale ovviamente anche per tutte le altre tipologie di alunni con BES. Si tratta di un invito-dovere apparentemente rispettoso dell’autonomia scolastica.

“È compito doveroso dei Consigli di classe o dei teams dei docenti nelle scuole primarie indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l’adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni”.

Si tratta di una vera e propria rivoluzione che potrebbe creare difficoltà per le scuole. Ma cosa potrebbe succedere se gli insegnanti decidessero di non prevedere misure dispensative?

 

 

BES/3: la questione delle certificazioni

“Fermo restando l’obbligo di presentazione delle certificazioni per l’esercizio dei diritti conseguenti alle situazioni di disabilità e di DSA, è compito doveroso dei Consigli di classe o dei teams dei docenti nelle scuole primarie indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l’adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni”.

Recita così la circolare n. 8/2013 sui BES. Il che significa che saranno le scuole ad individuare gli alunni bisognosi di particolare tutela per le obiettive difficoltà di apprendimento.

Infatti le scuole stesse dovranno decidere se il PDP (Piano Didattico Personalizzato) comporterà il diritto dell’alunno BES di avvalersi di misure dispensative, come l’esonero, ad esempio,  dall’insegnamento della lingua inglese.

Non ci sarà bisogno di alcuna certificazione, che invece, secondo la legge, continuerà ad essere richiesta per i DSA e per gli alunni portatori di handicap.

È facile immaginare il peso e la responsabilità dei docenti e, in particolare, il contenzioso che potrà derivarne. Genitori agguerriti pretenderanno che i consigli di classe, organo competente a definire la diagnosi educativa dei ragazzi in difficoltà, mettano in atto anche tutti gli sconti previsti dalle disposizioni ministeriali.

La circolare, forse per evitare accuse di sperequazione verso gli alunni con DSA, consente per questi ultimi di avvalersi in via transitoria della certificazione di struttura privata. Si tratta di uno sconto che suona come attenuazione del rigore contro la certificazione facile e di comodo.

 

 

BES/4: stravolto il compito del GLH d’istituto

La legge 104/1992 ha previsto che presso ogni istituzione scolastica funzioni un Gruppo di Lavoro per l’Handicap (GLH) di cui fanno parte docenti, esperti e genitori.

La circolare n. 8/2013, in attuazione della Direttiva sui BES, prevede ora che i compiti dei GLH “si estendono alle problematiche relative a tutti i BES. A tale scopo i suoi componenti sono integrati da tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola (funzioni strumentali, insegnanti per il sostegno, AEC, assistenti alla comunicazione, docenti “disciplinari” con esperienza e/o formazione specifica o con compiti di coordinamento delle classi, genitori ed esperti istituzionali o esterni in regime di convenzionamento con la scuola)”.

Tale Gruppo di lavoro assume la denominazione di Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI).

Dopo avere elencato una lunga serie di nuovi compiti da svolgere, il GLI, secondo quanto prevede la circolare ministeriale “suggerisce che il gruppo svolga la propria attività riunendosi (per quanto riguarda le risorse specifiche presenti: insegnanti per il sostegno, AEC, assistenti alla comunicazione, funzioni strumentali, ecc.), con una cadenza – ove possibile – almeno mensile”.

Sulla base di un apposito Piano annuale per l’inclusività, riferito a tutti gli alunni con BES, le scuole avanzeranno richieste di personale di sostegno alla rispettiva USR che procederà ad assegnare “alle singole scuole globalmente le risorse di sostegno”.

Quell’assegnazione di risorse di sostegno “globalmente” rappresenta una formulazione ambigua che sembra strizzare l’occhio all’impiego di docenti di sostegno anche per alunni non disabili; quanto meno può indurre le famiglie a ritenere che i loro figli in difficoltà, anche se non disabili, possano avvalersi del sostegno.

 

 

Da TuttoscuolaFOCUS n. N. 462/578 del 18 marzo 2013

 

I BES che fanno discutere

Ai BES (Bisogni Educativi Speciali) per i quali, dopo la direttiva ministeriale, il Miur ha emanato una apposita circolare applicativa (n. 8/2013), TuttoscuolaFOCUS ha dedicato ampia attenzione nel numero scorso, sottolineando che “il ministro Profumo(…) ha voluto regolamentare le situazioni rimaste fino ad oggi senza tutela legislativa. Gesto tanto apprezzabile quanto discutibile. Se è vero che ha dato visibilità a un mondo sommerso, individuandone contorni e specificità, è altrettanto vero che ha usato impropriamente le leggi speciali (la 104 sui disabili e la 170 sui DSA) per estendere anche agli alunni con difficoltà di apprendimento le provvidenze da esse previste”.

Vanno distinti i due piani su cui si sono sviluppati la direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 sui BES e la relativa circolare n. 8 del 6 marzo 2013, elaborate al Miur confrontandosi anche con associazioni e scuole: il piano pedagogico-organizzativo e quello normativo-istituzionale.

Sotto l’aspetto pedagogico, tanto di cappello. Per quanto riguarda invece il profilo normativo-istituzionale non possiamo non manifestare la nostra perplessità.

Per una materia tanto importante quanto complessa sarebbe stata necessaria una legge apposita che individuasse ambiti di intervento, risorse e soggetti preposti. Una legge espressione della società civile che potesse trovare prima di tutto in Parlamento una condivisione e un opportuno coinvolgimento.

Il ministro Profumo ha preferito una scorciatoia interna. Per darvi legittimità ha utilizzato leggi speciali che hanno altri contenuti (la 104 per i disabili e la 170 per i DSA): un artificio dettato dalla volontà di raggiungere il risultato.

Se possiamo convenire sul merito, non possiamo condividere il metodo e la forma dello strumento adottato. I due provvedimenti nascono deboli e potrebbero non ottenere tra gli insegnanti una convinta applicazione, a cominciare dai nuovi GLH (Gruppo di Lavoro per l’Handicap) ora denominati GLI (Gruppo di lavoro per l’inclusione), destinati ad abbracciare ogni tipologia di alunni in difficoltà. Speriamo sinceramente di essere smentiti, ma potrebbero esserci d’ora in poi più problemi che soluzioni e difficili rapporti tra genitori e scuola a cominciare dalla valutazione degli alunni. E il contenzioso è in agguato.

 

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