Diffida contro l’atipicità della classe di concorso A037

Riceviamo e pubblichiamo questo modello di diffida predisposto da Elisabetta Cappucci, contro l’atipicità della classe di concorso A037.

Invitiamo i lettori a commentare il contributo e a proporre nuovi temi di discussione, scrivendoci come di consueto all’indirizzo dedicato la_tribuna@tuttoscuola.com.

Gentile redazione,

Vi scriviamo a nome del gruppo ‘A037: storia in tutte le scuole’ per informarvi di quanto segue:

La cdc A037 permette di insegnare storia e filosofia solo al triennio dei licei. Si tratta già di poche cattedre. Il problema è che anche queste cattedre ci vengono sottratte ingiustamente poiché alcune note del Miur, contravvenendo a queste indicazioni contenute in decreti ministeriali, autorizzano i presidi a separare l’insegnamento di storia da quello di filosofia, assegnando la prima alla A050 e la seconda alla A036. In questo modo ai docenti della A037 rimangono solo le cattedre al triennio del classico e scientifico tradizionale, che sono davvero esigue. Abbiamo pertanto deciso di inviare una formale diffida al Miur in vista dell’uscita della nuova tabella CDC perché non giustifichi questa atipicità in quanto è illegale e danneggia sia noi docenti di storia e filosofia che gli studenti dei licei. Se il Miur deciderà di legittimare l’atipicità della nostra CDC, come pare dalla bozza, molti di noi adiranno le vie legali. 

Qui di seguito il testo della diffida:

In base al D.M. del 30.01.1998 n. 39, gli abilitati nella classe di concorso 37/A possono insegnare Filosofia e Storia nei licei, gli abilitati nella classe di concorso 36/A possono insegnare filosofia negli istituti tecnici femminili e negli istituti magistrali mentre gli abilitati nella classe di concorso 50/A possono insegnare, tra le altre materie, anche storia negli istituti magistrali, negli istituti tecnici, negli istituti professionali, nei licei artistici, negli istituti d’arte, nell’istituto per la decorazione e l’arredo della chiesa, nonché nella Scuola Magistrale; infine, gli abilitati nella classe di concorso 51/A possono insegnare, tra le altre materie, storia nel biennio dei licei scientifici e nell’Istituto Magistrale.

La nota n. 3119 del 01.04.2014, allegato B, stabilisce l’atipicità della classe di concorso 37/A, ribadita dallanota n. 6753 del 23.02.2015. L’insegnamento della Filosofia e della Storia diventa di esclusiva pertinenza della classe di concorso 37/A solo nel liceo scientifico tradizionale e nel liceo classico. In base alle suddette note, i docenti della 36/A possono insegnare filosofia nei licei linguistici, nei licei delle scienze applicate e nei licei artistici, mentre i docenti della classe di concorso 50/A e 51/A sono legittimati ad insegnare storia. In tal modo, viene elusa l’applicazione del D.M. n. 39/98, che, in attesa del riordino delle classi di concorso sancito dalla L. 133/2008, risulta ancora in vigore.

Data la mancata attuazione della previsione legislativa sopra richiamata, il MIUR ogni anno puntualmente emana una Nota con la quale stabilisce mediante Tabelle allegate le cd. “confluenze” (corrispondenze tra le classi di concorso e materie insegnate). Tale illegittimo comportamento adottato dal MIUR elude l’applicazione del D.M. n. 39/98, nella parte in cui riconosce la specificità di ogni classe di concorso in relazione ad un preciso percorso di studi. I docenti abilitati nella classe di concorso 37/A, trovandosi a concorrere, per l’insegnamento della storia, con i docenti delle classi di concorso 50/A e 51/A e, per l’insegnamento della filosofia, con la classe di concorso 36/A, in quasi tutti i licei, ad eccezione del liceo scientifico tradizionale e del liceo classico, vengono drasticamente penalizzati, dal punto di vista occupazionale, sia negli incarichi a tempo determinato, sia negli incarichi a tempo indeterminato.

Si precisa che il Giudice Amministrativo, chiamato ad esprimersi sulla legittimità di note e circolari del M.I.U.R. relative alla “confluenza” di altre classi di concorso, si è espresso più volte dichiarando l’illegittimità degli atti impugnati (da ultimo si veda TAR Lazio Sez. III bis ordinanza n. 4545/2014 del 25.09.2014 “con semplici note non può essere modificato il D.M. 30 gennaio del 1998 n. 39 arrecando pregiudizio ai docenti titolari delle rispettive classi di materia ai fini dell’assunzione”; dello stesso tenore sentenze n.6802/2012 e n. 6212/2014).

Per quanto esposto, noi diffidiamo il MIUR, Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per il personale scolastico, in persona del Dirigente p.t.,dall’attuazione delle note, lesive del diritto al lavoro dei docenti abilitati nella classe di concorso 37/A,sollecitandolo a revocarle immediatamente. In difetto, si provvederà ad agire con un ricorso collettivo nelle sedi ritenute più opportune.