Validità dell’anno scolastico. Favoriti gli studenti delle regioni con calendario lungo

Rischio bocciatura per troppe assenze? La circolare ministeriale n. 20 del 4 marzo definisce, finalmente, i criteri e le modalità di attuazione delle norme relative alla validità dell’anno scolastico, in dipendenza del numero di presenze alle lezioni da parte degli studenti della scuola secondaria di I e di II grado, come previsto dal Regolamento sulla valutazione (dpr 122/2009).

La disposizione chiarisce molti dubbi sorti in questi mesi soprattutto tra gli studenti delle superiori, che si trovano per la prima volta a fronteggiare un problema che potrebbe avere, come estrema conseguenza, la perdita dell’anno scolastico.

Sarà interessante verificare al momento dello scrutinio finale, per esempio, se le tante manifestazioni di protesta degli studenti dell’autunno scorso avranno prodotto effetti negativi per l’eccesso di assenze. Assenze che non si computano in giorni (si era parlato nei mesi scorsi del limite di 50 giorni da non superare per evitare di perdere l’anno), bensì, come precisa la circolare, in ore, derivanti dal monte ore annuo di lezione previsto per le varie tipologie di scuole e di classi funzionanti.

La circolare ricorda, comunque, che il computo si fa sulle presenze (i tre quarti del monte ore annuo), anziché sulle assenze. In questo modo gli studenti delle regioni con calendario scolastico più lungo dispongono di un maggior numero di giorni di scuola per raggiungere il limite fissato dei tre quarti di presenza alle lezioni.

Con tre quarti di presenza a scuola l’anno è salvo; con una presenza inferiore, il rischio di perdere l’anno si fa concreto, salvo deroghe straordinarie che vanno definite dal collegio dei docenti.

Spetta ai consigli di classe valutare se, applicate le varie deroghe, sussistono comunque le condizioni per procedere alla valutazione dello studente. Insomma, in caso di lunghissima assenza da scuola per motivi di salute o di famiglia, non si potrà contare sul “sei politico”.