Una deroga per ridurre le classi pollaio

Durante l’incontro in video conferenza con i sindacati della scuola e in una recente intervista su un quotidiano, la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina è tornata su un argomento a lei caro, le classi pollaio. In particolare ha ricordato la possibilità di derogare ai criteri sul numero di alunni per aula fissati dall’articolo 64 della legge Gelmini 133/08 che, imponendo l’innalzamento dei parametri, ha provocato il fenomeno delle classi pollaio che in molti casi superano i 30 studenti.

La deroga a cui si riferisce la Ministra è contenuta nell’art. 231-bis della legge 77 del 17 luglio 2020 di conversione del decreto legge 34 “Rilancio” che così prevede:

“Al fine di consentire l’avvio e lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, con ordinanza del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti,

  1. a) derogare, nei soli casi necessari al rispetto delle misure di cui all’alinea ove non sia possibile procedere diversamente, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun ordine e grado di istruzione, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81”.

Può sembrare strano che per consentire l’eventuale sdoppiamento di una classe si possa mettere mano anche al numero minimo di alunni per classe, ma in effetti è così, in quanto i limiti minimi fissati a suo tempo sono troppo alti per consentire un normale sdoppiamento.

Il DPR 81 che nel 2009 ha fissato i criteri per la riorganizzazione della rete scolastica prevede, ad esempio, per la scuola secondaria di I grado il limite minimo di 18 alunni per classe, impedendo, lo sdoppiamento di una classe con il massimo di alunni (27), in quanto, sdoppiata in due gruppi da 13-14 alunni,  scenderebbe sotto il limite minimo fissato.

Addirittura il limite minimo di 27 studenti per classe negli istituti di II grado impedisce ad una classe con 30 e più alunni di sdoppiarsi (15 per gruppo classe) in quanto scenderebbe sotto il limite minimo.   

La deroga prevista dalla legge 77 potrebbe favorire gli sdoppiamenti resisi necessari per la revisione della capienza della classe in conformità ai criteri di distanziamento disposti dal CTS.