Secondo ciclo/5. La questione del 20%

L’art. 2, co. 1, lettera l) della legge n. 53/03 recita: «i piani di studio personalizzati, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e l’identità nazionale, e prevedono una quota, riservata alle regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali». In base a questo comma, i vincoli che ogni istituzione scolastica dovrà rispettare per la costruzione dei piani di studio personalizzati dei propri allievi sono tre.
Il primo vincolo è il rispetto del nucleo fondamentale omogeneo su base nazionale stabilito dal Ministero. A questo proposito, si può sostenere che i piani di studio dei licei allegati al dlgs. sul secondo ciclo, composti da un orario annuale obbligatorio, opzionale obbligatorio e opzionale facoltativo, costituiscano il ‘nucleo fondamentale’ di cui parla la legge delega? Oppure costituisce ‘nucleo fondamentale’ solo la parte obbligatoria e opzionale obbligatoria di questi piani di studio? O quella solo quella obbligatoria?