Se lo sciopero è a tempo indeterminato, è legittimo?

La legge 146/90 sui servizi minimi in caso di sciopero nei settori pubblici essenziali dispone all’articolo 2 che I soggetti che proclamano lo sciopero hanno l’obbligo di comunicare per iscritto, nel termine di preavviso, la durata e le modalità di attuazione, nonché le motivazioni, dell’astensione collettiva dal lavoro.

La comunicazione di sciopero del Miur (prot. 2824 del 5.2.2014) esordisce in questo modo: Si fa presente che l’organizzazione sindacale Flc/cgil ha comunicato di dare avvio “a partire dal 10 febbraio 2014, alle seguenti azioni di lotta di tutto il personale amministrativo, tecnico e collaboratore scolastico della scuola ecc.…”. A partire da… Ma fino a quando?

Si direbbe che l’astensione dalle prestazioni che eccedono il normale orario di servizio sia a tempo indeterminato, in palese contrasto con quanto dispone la legge che, trattandosi di servizi essenziali, pretende che lo sciopero abbia una durata determinata, definita.

Nel regolamento di attuazione della legge sul diritto di sciopero si afferma che non saranno effettuati scioperi a tempo indeterminato. Come la mettiamo?

Nel volantino nazionale a sostegno dell’astensione dal lavoro del personale ATA si dice che  “La nostra lotta proseguirà fino ad ottenere segnali di concreta soluzione.

Anche il volantino, se pur in modo ufficioso, conferma che l’astensione durerà fino alla soluzione della rivendicazione, cioè a tempo indeterminato.

Ma all’ultima ora la Flc-Cgil, forse accorgendosi dell’errore, ha modificato radicalmente la sua decisione: l’astensione prevista a decorrere dal 10 febbraio è stata rinviata al 21 febbraio e si concluderà il 22 marzo.