Scuola & Finanziaria/2. Le difficili economie di spesa

L’articolo 94 della Legge finanziaria 2008, attualmente in discussione alla Camera dei Deputati e intitolato al rilancio dell’efficienza e dell’efficacia della scuola, esordisce con un comma che dà dell’efficienza e dell’efficacia una lettura in chiave esplicitamente economica, dove la “maggiore qualificazione dei servizi scolastici” viene ricondotta soprattutto alle “misure di carattere strutturale“.
Gli interventi di cui si parla, a partire dall’anno scolastico 2008/2009, stabiliscono infatti quanto segue:
– per l’istruzione liceale, la subordinazione della attivazione delle classi prime dei corsi sperimentali passati ad ordinamento ai sensi del decreto ministeriale n. 234 del 2000 (attuativo dell’art. 8 del DPR 275, Regolamento dell’autonomia), alla “valutazione della congruenza dei quadri orari e dei piani di studio con i vigenti ordinamenti nazionali“;
– la determinazione del numero delle classi prime di tutta l’istruzione secondaria di secondo grado “tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad ordinamento“, con l’eccezione degli istituti in cui sono presenti ordini o sezioni di diverso tipo;
– l’eventuale incremento del numero delle classi, da parte del dirigente scolastico interessato, solo previa autorizzazione del competente direttore generale regionale;
– la riconversione del personale già “riassorbito” dalla precedente Finanziaria (art. 1, comma 609), entro il termine dell’anno scolastico 2009/2010, “anche prescindendo dal possesso dello specifico titolo di studio richiesto per il reclutamento del personale, tramite corsi di specializzazione intensivi, compresi quelli di sostegno, cui è obbligatorio partecipare“.
Si tratta, come si vede, di misure (alcune di difficile attuazione) che offrono della “maggiore qualificazione dei servizi scolastici” soprattutto una chiave interpretativa: quella del contenimento o della riduzione di costi.