Tuttoscuola: Il Cantiere della didattica

Scuola araba di via Ventura: le regole sono state osservate o no?

I Vigili de fuoco contestano il piano anti-incendo

Cresce la polemica intorno all’apertura della scuola araba di via Ventura a Milano (dove le lezioni sono state sospese dopo il no dei Vigili del Fuoco) che, secondo i promotori, avrebbe tutte le condizioni per funzionare, mentre, secondo lo stesso ministro Fioroni, non disporrebbe ancora delle necessarie autorizzazioni.

Ma quali sono queste autorizzazioni necessarie?

Si direbbe, stando alle dichiarazioni dei diversi interessati, che tutto riguardi l’agibilità e la funzionalità dei locali della nuova scuola che ha ereditato quella di via Quaranta, tanto che si attende l’ok degli uffici comunali che starebbero verificando planimetrie, certificazioni ed altri elementi dell’edificio.

Ma la questione, prima ancora della agibilità dei locali, è un’altra e deriva dalle norme in materia di autorizzazione al funzionamento di scuole straniere in Italia, contenute nel DPR 18.4.1994 n. 389 che in proposito recita:

art. 1 – “1. I cittadini e gli enti appartenenti a paesi extra comunitari, che intendono istituire o gestire, nel territorio italiano, scuole di qualunque ordine e grado ed organismi culturali di qualunque tipo … devono essere autorizzati rispettivamente dal ministero della pubblica istruzione, ovvero dal ministero per i beni culturali ed ambientali.

Art. 31. L’autorizzazione prevista dall’articolo 1 …è concessa previo parere del ministero degli affari esteri, che si intende favorevolmente acquisito decorsi inutilmente quarantacinque giorni dalla richiesta.

2. Le domande presentate dai soggetti indicati nell’articolo 1, comma 1 del presente regolamento, si considerano accolte … qualora non venga comunicato agli interessati un provvedimento di diniego entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda di cui all’articolo 1, comma 1.

E’ chiaro, dunque, che, se si tratta di una scuola straniera, vi è un assenso tacito al funzionamento, nel caso in cui non vi sia stata risposta negativa dopo 120 giorni (quattro mesi) dalla presentazione al MPI della domanda di autorizzazione, .

Si sa che la domanda, presentata il 4 maggio, era stata respinta. Ce ne è un’altra?

Se al 9 ottobre scorso, quando la scuola ha aperto i battenti di propria iniziativa, erano già trascorsi quattro mesi dalla presentazione della domanda, l’apertura era pienamente legittima; altrimenti la scuola, per poter funzionare, non solo dovrà avere le condizioni di agibilità, ma, soprattutto, dovrà avere ricevuto la formale autorizzazione del ministero.

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