Sciopero del 18 ottobre: ammenda sì, ammenda no

I lavoratori della scuola che aderiranno allo sciopero del 18 ottobre rischiano di pagare di tasca propria un’ammenda? Alla vigilia dell’agitazione indetta dalla Cgil-scuola, dai Cobas della scuola e dalla Cub Scuola in adesione allo sciopero generale proclamato dalla Cgil, sulla questione c’è poca chiarezza: vale la pena di fornire qualche chiarimento su un’eventualità che appare, diciamolo subito, più ipotetica che reale.
Primo. L’accordo sui servizi minimi sottoscritto dai sindacati (ultimo valido quello del CCNL 25.9.1999) vieta scioperi a distanza di meno di dieci giorni l’uno dall’altro: quello del 18 si colloca quattro giorni dopo lo sciopero del 14 proclamato per prima dalla Gilda e poi da Cisl, Uil, Snals.
Secondo. La Commissione di vigilanza sull’applicazione della legge 146/90 ha contestato formalmente (con nota del 26 settembre) la non regolarità dello sciopero del 18, perché troppo ravvicinato a quello del 14. Cgil-scuola e Cobas hanno tuttavia confermato lo sciopero e invitato la commissione a “riesaminare” la propria indicazione. Muro contro muro.
Terzo. Quali sono ora gli scenari possibili? Allo stato attuale non risulta inviata alcuna nuova comunicazione da parte della Commissione di garanzia. Se ciò non avvenisse, lo sciopero si svolgerebbe regolarmente; se invece la Commissione conferma con un nuovo atto il proprio orientamento e il sindacato sciopera lo stesso, potrebbero scattare delle conseguenze.
Vediamo cosa prevede la normativa in proposito. L’art. 8 della legge 146/90, modificata dalla legge 83/00 (Testo coordinato della legge 12 giugno 1990, n. 146 con la legge 11 aprile 2000, n. 83) prevede che la Commissione, se ritiene irregolare la posizione sindacale, può informare la Presidenza del Consiglio, che a sua volta potrebbe emettere un’ordinanza che vieta o differisce lo sciopero. L’ordinanza può essere emessa “non meno di 48 ore prima dell’inizio dell’astensione”, cioè in questo caso entro mezzanotte di martedì 15 ottobre (eventualità molto remota). Pertanto, se entro tale termine l’ordinanza non viene emessa (allo stato attuale è ormai quasi una certezza), lo sciopero è automaticamente autorizzato.
Quarto. Se l’ordinanza venisse emessa, la sua eventuale inosservanza (cioè lo sciopero) comporterebbe ammenda (art. 9) – con particolare procedura di attuazione e con possibilità di impugnativa davanti al giudice del lavoro – sia per il sindacato che per i singoli lavoratori. Per quest’ultimi l’ammenda è prevista da un minimo di 500 mila vecchie lire ad un massimo di un milione di lire; per il sindacato l’ammenda può andare da un minimo di 5 ad un massimo di 50 milioni di lire.