Ritorno a scuola, le indicazioni del MI: niente Dad, basta mascherine e ritorno degli insegnanti no vax in cattedra

Ritorno a scuola: le lezioni continueranno in presenza anche in caso di positivi in classe, l’obbligo di indossare le mascherine resterà solo per alunni e personale scolastico fragile e non ci sarà più alcun obbligo di vaccino per i docenti. Insomma, anche i no vax potranno tornare in classe. Dal primo settembre, in vista del ritorno a scuola, decadono infatti gli obblighi vaccinali per l’intero personale scolastico e quindi torneranno in cattedra anche i docenti no vax, così come i collaboratori scolastici e gli amministrativi, che hanno scelto di non ricevere il vaccino. È quanto emerge da una nota per le misure standard di prevenzione anti-Covid, inviata il 19 agosto dal ministero dell’Istruzione a tutte le scuole, dall’Infanzia agli istituti superiori. Nota che contiene le indicazioni per avviare l’anno scolastico e che si basa sulle linee guida già dettate dall’Istituto superiore di sanità all’inizio del mese di agosto.

Leggi qui la circolare del MI

In estrema sintesi le misure di prevenzione di base per il ritorno a scuola sono:

– Permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo;
– Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (con quest’ultimo termine si intendono in letteratura i corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.);
– Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni che sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19;
– Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati, secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021” ;
–  Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti;
– Ricambi d’aria frequenti.

Per il ritorno a scuola, il documento individua possibili ulteriori misure di prevenzione, da attivare, ove occorra, su disposizioni delle autorità sanitarie, in relazione a cambiamenti del quadro epidemiologico, quali:

• Distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano);
• Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione;
• Aumento frequenza sanificazione periodica;
• Gestione di attività extracurriculari e laboratori, garantendo l’attuazione di misure di prevenzione quali distanziamento fisico, mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle mani, ecc. ;
• Mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica);
• Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione;
• Somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione;
• Consumo delle merende al banco.

Ritorno a scuola: le linee guida sull’areazione degli ambienti scolastici

Nella circolare che contiene le indicazioni per il ritorno a scuola si fa poi riferimento anche alle “Linee guida sulle specifiche tecniche in merito all’adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di qualità dell’aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici“. Allo scopo di migliorare la qualità dell’aria negli ambienti scolastici, le Linee guida indicano anzitutto la necessità di attuare le ordinarie regole di buon comportamento, quali, ad esempio, la ventilazione delle aule attraverso l’apertura delle finestre. In buona sostanza, le Linee guida raccomandano che “l’utilizzo di dispositivi aggiuntivi di sanificazione, purificazione e ventilazione sia preso in considerazione solo una volta che le misure sopra indicate in modo esemplificativo siano state identificate e intraprese, e ciononostante, sia dimostrato che la qualità dell’aria non sia adeguata”.

Il documento indica poi la necessità di considerare possibili controindicazioni nell’uso di dispositivi aggiuntivi, quali rumori, rischi per la sicurezza, costi di acquisto e di esercizio, eventuali emissioni e consumi energetici. Si sottolinea infatti che “l’utilizzo di apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell’aria provvisti di sistemi di filtraggio delle particelle e di distruzione di microrganismi presenti nell’aria e sulle superfici negli ambienti indoor per il contrasto alla pandemia deve essere finalizzato a integrare, e non sostituire, le principali misure anti-contagio e non può prescindere da o escludere la valutazione delle condizioni microclimatiche e della qualità dell’aria indoor e outdoor”.

Richiamata la necessità di monitorare la qualità dell’aria negli ambienti scolastici, le Linee guida chiariscono le diverse competenze in gioco: “Il dirigente scolastico richiede alle Autorità competenti (Dipartimenti di prevenzione delle ASL e ARPA) di effettuare le attività preliminari di monitoraggio della qualità dell’aria e di individuare le soluzioni più efficaci da adottare …”. Sulla base degli esiti della predetta attività, il Dirigente scolastico richiede all’ente proprietario dell’edificio di attivarsi per porre in essere gli interventi necessari, proposti da ASL e ARPA, secondo quanto previsto dalla normativa.

Ritorno a scuola: le indicazioni

In sostanza:

– la presenza di casi di positività non interrompe in alcun caso lo svolgimento della didattica in presenza, né preclude la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive;
– al personale scolastico si applica sempre il regime di autosorveglianza;
– nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione, in presenza di un numero di contagi pari o superiore a quattro, docenti, educatori e bambini di età superiore ai sei anni utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. Alla prima comparsa di sintomi, è prescritta l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o di un test antigenico autosomministrato da ripetersi, se i sintomi persistono, al quinto giorno;
– negli altri ordini di scuola, in presenza di un numero di contagi pari o superiore a quattro, per docenti e alunni di età superiore ai sei anni è prescritto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni dalla data dell’ultimo contatto con un soggetto positivo. Anche in questo caso, alla prima comparsa di sintomi, è prescritta l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o di un test antigenico auto-somministrato da ripetersi, se i sintomi persistono, al quinto giorno;
– in ogni ordine di scuola, in presenza di un numero di contagi in classe inferiore a quattro resta l’ordinario obbligo di utilizzo di dispositivo di protezione di tipo chirurgico o di maggiore efficacia protettiva per docenti, educatori e alunni di età superiore a sei anni.

Ritorno a scuola: docenti no vax in classe

Nella circolare diffusa dal Ministero dell’Istruzione si specifica che l’art. 4-ter.1, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, introdotto dall’art. 8, del decreto-legge n. 24/2022, aveva confermato fino al 15 giugno 2022 l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 a carico di tutto il personale scolastico. Unicamente con riguardo al personale docente ed educativo, l’art. 4-ter.2 del decreto-legge 44/2021, parimenti introdotto dal decreto-legge 24, del 24 marzo 2022, dettava, fino al medesimo termine del 15 giugno 2022, una disciplina particolareggiata per lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte del personale docente ed educativo, prevedendo la vaccinazione quale “requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati” e imponendo “al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”.

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