Regole dello sciopero da rivedere

Lo scorso venerdì 18 ottobre i sindacati di base hanno indetto il primo sciopero dell’anno scolastico per il personale della scuola statale, secondo le consuete, vecchie regole derivanti dalla legge 146/90, così come integrata dalla legge 83/2000.

Si tratta di regole applicative alcune delle quali probabilmente dovrebbero essere riviste per corrispondere sostanzialmente ed effettivamente ai “diritti della persona costituzionalmente tutelati”, contemperati dal diritto di sciopero.

La legge non lo prevede, ma nelle regole applicative di autoregolamentazione definite dai sindacati di settore è previsto che la preventiva manifestazione di adesione allo sciopero è considerata a tutti gli effetti uguale al diritto di sciopero. Pertanto il docente e il personale Ata hanno il diritto di manifestare o no la partecipazione allo sciopero.

Quasi mai viene comunicata al dirigente scolastico l’adesione o meno allo sciopero, tanto che questi, nell’informativa alle famiglie, è costretto a ricorrere alla formula del “non è garantito il regolare svolgimento delle lezioni”.

Nelle scuole dell’infanzia e della primaria le famiglie quasi sempre preferiscono non correre rischi e non mandano i figli a scuola. E così, con un effetto ultrattivo, il silenzio dei docenti produce di fatto la chiusura del servizio.

In questo modo il servizio viene sospeso anche se gli insegnanti non aderiscono allo sciopero (e non hanno nemmeno la ritenuta sullo stipendio). Ok al diritto di sciopero, quando viene effettuato. Ma va salvaguardato anche il diritto all’istruzione, quando lo sciopero non viene effettuato.