Prove Invalsi/2. Quale il fondamento giuridico per valutare le competenze?

C’è un elemento giuridico che porta a ritenere la pretesa dell’Invalsi di valutare le competenze degli allievi non solo pretenziosa sul piano tecnico-operativo, ma anche ingiustificata su quello giuridico. L’art. 3, co. 1, punto a) della legge n. 53/03, infatti, riserva esplicitamente la verifica e la certificazione delle competenze “ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate“. Ai docenti, non all’Invalsi. Non a caso si è introdotto il Portfolio delle competenze. Sulla stessa linea, gli artt. 8 e 11 del dlgs. n. 59/04.
Nemmeno il dlgs. n. 286/04 istitutivo dell’Invalsi affida a questo istituto il compito di verificare le competenze degli allievi. L’ art. 3 co. 1 punto di questo dlgs., infatti, dispone che “l’Istituto effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti“. Conoscenze e abilità, non competenze. A meno di dire che le abilità sono competenze e che l’una parola vale l’altra. Ma allora perché la legge le impiega come diverse? Per aumentare una confusione che è già molto alta, oppure solo per rispettare il valore dell’autonomia delle scuole e dei docenti?