Proposta di legge contro i docenti fannulloni

24 deputati del Pdl, prima firmataria l'on. Carlucci, propongono la modifica dello stato giuridico dei docenti

Dopo la recente proposta di legge dell’on. Garagnani (PDL) contro i professori che fanno politica in classe, un gruppo di deputati della maggioranza ha presentato quasi contemporaneamente un’altra proposta di riforma dello stato giuridico degli insegnanti, prima firmataria l’on. Carlucci che recentemente aveva fatto parlare di sé per il progetto di una commissione d’inchiesta sui testi scolastici.

La proposta, già assegnata alla commissione Cultura della Camera e sottoscritta da 24 parlamentari del Pdl prevede che, dopo una specifica formazione universitaria, i futuri insegnanti potranno superare un esame di Stato e saranno iscritti a un Albo nazionale dei docenti. Il reclutamento nelle scuole statali avverrà per concorsi a titoli riservati solo agli iscritti all’Albo.

Una prima novità della proposta è contenuta nell’art. 2, dove viene previsto che “Le prestazioni dei docenti saranno valutate e verificate ai fini della progressione economica e di carriera”. In successiva parte del testo si precisa in cosa consiste questa valutazione e quali effetti può produrre.

Nell’articolo 3 si sancisce che la professione docente si articola su tre livelli, con trattamento economico differenziato: docente ‘iniziale’, ‘ordinario’ ed ‘esperto’, “che costituiscono riconoscimento giuridico ed economico della professionalità maturata senza sovrardinazione gerarchica“. Di fatto però, il docente ‘esperto’ avrà un ruolo ‘privilegiato’, visto che si occuperà anche della formazione iniziale e dell’aggiornamento dei colleghi, del coordinamento di dipartimenti o gruppi di progetto, senza contare che farà poi parte della Commissione di valutazione e collaborerà con il dirigente scolastico.

All’interno di ciascun livello professionale dovrebbe esserci una “progressione economica automatica per anzianità”. I docenti dei primi due livelli saranno soggetti alla valutazione periodica della Commissione sui risultati raggiunti in base all’efficacia dell’azione didattica e all’impegno professionale. La Commissione valuterà: 1) l’efficacia dell’azione didattica e formativa; 2) “l’impegno professionale nella progettazione e attuazione del piano dell’offerta formativa; 3) il contributo fornito all’attività complessiva dell’istituzione scolastica o formativa; 4) i titoli professionali acquisiti in servizio.

La valutazione, precisa il testo all’articolo 3, “non ha carattere sanzionatorio”, però in “caso di esito gravemente negativo e adeguatamente documentato” sull’efficacia dell’azione educativa e sull’impegno professionale verrà sospesa “temporaneamente” “la progressione economica per anzianità”.