Ore di 60 minuti, quando la riduzione a 50 minuti è fuorilegge

Sul tema delle ore di 50 o 60 minuti di cui ci siamo occupati in passato, ci ha scritto una lettrice, che opera nella scuola come dirigente scolastico.

Ci narra una situazione di conflitto con i docenti (e gli studenti), sul minutaggio delle ore di lezione a scuola. Pubblichiamo volentieri il testo dell’email, seguito da un nostro commento.

Invitiamo gli altri lettori a inviarci le loro opinioni sul tema (o su altri temi nuovi da proporre), scrivendoci come di consueto a botta_e_risposta@tuttoscuola.com.

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Spettabile redazione,

sono un dirigente scolastico di una scuola romana di II grado in servizio dal 1° settembre 2011.

In ossequio al regolamento della riforma degli istituti tecnici, in seguito a 4 collegi docenti, il 24/10/11 ho diffuso un provvedimento di servizio, motivazione: orario definitivo dal 2/11/2011, con la sequenza oraria di 60 minuti, per un numero di ore settimanali di 32 da lunedì a venerdì.

Il Consiglio di Istituto aveva già per delibera, operata la decurtazione del sabato ma anche la decurtazione dell’ora di lezione da 60 a 50, aggiungendo senza recupero. Ho contestato la delibera.

Mi sono rivolta agli organi gerarchici per avere lumi sulla decurtazione dell’ora nella riforma, nessuna risposta, tranne che, terrorizzandomi per l’aggravio di spesa all’erario. Il mio aggravio, inoltre, è la vessazione continua di un gruppo sindacale, ove i promotori sono docenti della scuola.

Per 10 giorni gli studenti sono stati per strada a contestare. Motivando la decurtazione a cause di forze maggiori, si tratta invece di pendolarismo urbano nello stesso municipio e limitrofi, con la frequenza dei mezzi atac di una zona periferica e, di servizio ferroviario regionale a 10 minuti dalla scuola, con frequenza regolare.

I docenti di questo gruppo sindacale, trascinando gli altri, rinnegano il regolamento perchè non è legge e che nessuno articolo menziona l’intangibilità dell’ora di 60 minuti. Ho letto il vostro articolo che ha posto l’attenzione sul caso qualche anno fa. Questa è una storia incredibile! Vi prego di rispondermi con riferimenti giuridici, tali da evitare l’aggravio di spesa e, con l’auspicio che possa interrompersi la persecuzione vessatoria da parte di questo gruppo sindacale.

Distinti saluti,

Lettera firmata

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L’art. 28 del CCNL scuola dispone che:

7. Al di fuori dei casi previsti dal comma successivo, qualunque riduzione della durata dell’unità oraria di lezione ne comporta il recupero nell’ambito delle attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal collegio dei docenti.

8. Per quanto attiene la riduzione dell’ora di lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica, la materia resta regolata dalle circolari ministeriali n. 243 del 22.9.1979 e n.192 del 3.7.1980 nonché dalle ulteriori circolari in materia che le hanno confermate. La relativa delibera è assunta dal consiglio di circolo o d’istituto.

Se non vi sono cause di forza maggiore (mancanza di trasporti pubblici) non vi può essere delibera di alcun genere da parte del consiglio di istituto.

Se viene deliberata la riduzione dell’ora di lezione, deve essere prevista contestualmente la modalità di recuperare il tempo, sia per gli alunni sia per gli insegnanti.

La Redazione

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I lettori di tuttoscuola.com sono invitati a dire la loro su questo tema, scrivendo a botta_e_risposta@tuttoscuola.com. La redazione pubblicherà le risposte più significative. Analogamente, coloro che vogliono proporre nuovi temi di discussione possono scriverci al medesimo indirizzo botta_e_risposta@tuttoscuola.com.