Norme antidisapplicazione nel ddl del ministro Gelmini

Il sindacato può disapplicare norme riguardanti materie contrattuali mediante semplice accordo con l’Aran. Lo ha fatto due anni fa con il tutor e con la mobilità dei docenti, utilizzando una norma del decreto legislativo 165/2001 che consente, appunto, ai contratti di derogare (disapplicare) disposizioni che attengono al rapporto di lavoro, a meno che la legge non lo consenta.

Questa volta, però, la possibilità di deroga non sarà possibile, perché nel ddl presentato ieri dal ministro Gelmini in Consiglio dei Ministri si prevede esplicitamente che alcune disposizioni “non possono essere derogate da disposizioni contrattuali”.

Non potranno essere disapplicate le disposizioni contenute nell’art. 5 del ddl Gelmini e, in particolare:

– la competenza esclusiva del dirigente scolastico di nominare supplenti annui in base alle graduatorie provinciali,

– il potere del dirigente scolastico di confermare, per continuità didattica, i docenti temporanei, anche di sostegno, per un secondo anno scolastico,

– la biennalità della mobilità dei docenti e del personale Ata

 L’on. Aprea, nel corso del dibattitto preelettorale con l’allora vice-ministro Bastico, organizzato da Tuttoscuola lo aveva promesso: questa volta ci faremo furbi e non consentiremo al sindacato di disapplicare norme generali volute dal Parlamento.

Promessa mantenuta. E potrebbe non essere l’unica, visto che anche la norma sulle visite mediche ai dipedenti pubblici, ricordata dal ministro Brunetta, prevede lo stesso divieto di disapplicazioen da parte sindacale.