Non dare preavviso di adesione allo sciopero: è un diritto sindacale?

Tra i servizi pubblici che prevedono la garanzia dei servizi minimi in caso di sciopero la scuola è forse l’unico settore nel quale, in ragione dei minori presenti, si prevedeva fino a qualche anno fa l’obbligo da parte dei docenti di dare preavviso circa la propria volontà di aderire o meno agli scioperi proclamati dai sindacati di categoria.
Il preavviso serviva ad assicurare proprio quei servizi minimi che pochi anni dopo sarebbero diventati con la legge 146/1990 oggetto di tutela da parte della prima norma di regolamentazione del diritto di sciopero in Italia.

Quell’obbligo di preavviso non trovava d’accordo i sindacati e, proprio quando per la legge sui servizi minimi venne previsto il codice di comportamento di sindacati e lavoratori, tale previsione venne cancellata, ritenendo che la facoltà di comunicare o meno preventivamente l’adesione allo sciopero rientrasse tra i diritti sindacali.

Da quel momento, soprattutto nelle scuole dell’infanzia e in quelle del primo ciclo, è raro che i docenti forniscano preavviso al dirigente scolastico, il quale molte volte è costretto a comunicare alle famiglie che il servizio scolastico non è garantito oppure a sospendere del tutto le lezioni. Le attività scolastiche vengono di fatto interrotte, anche quando a scioperare sono in pochi.

Il diritto di non comunicare ha così un effetto ultrattivo, di gran lunga superiore a quello che sarebbe derivato con la sola assenza dei docenti effettivamente scioperanti.
E quel “diritto” sindacale ha colpito ancora una volta il 25 novembre scorso.