Non è abilitante il diploma di sperimentazione linguistica

Il TAR Lazio, con la sentenza n. 4253 del’8 aprile 2016, ha posto la parola fine alle speranze dei diplomati che avevano conseguito il diploma magistrale entro il 2001-02 nei corsi sperimentali linguistici e che chiedevano che anche il loro titolo fosse considerato abilitante come quello dei diplomati normali per poter partecipare al concorso

Il ministero dell’istruzione aveva già chiarito che, mancando il tirocinio, quei corsi sperimentali linguistici non potevano essere equiparati ai corsi ordinari grazie ai quali i diplomati prima della riforma dell’istituto magistrale avevano conseguito l’abilitazione. Abilitazione, lo ricordiamo, che soltanto da poco è stata riconosciuta dal Consiglio di Stato valida a tutti gli effetti, compreso il diritto di partecipare all’attuale concorso.

I diplomati magistrali con socializzazione linguistica non si sono dati per vinti e hanno impugnato davanti al TAR il bando di concorso che li escludeva per mancanza dell’abilitazione.

Il TAR Lazio ha rigettato la richiesta affermando che ritiene di dover confermare il proprio iniziale orientamento in quanto il diploma linguistico sperimentale, ove conseguito all’esito della frequenza di corsi che non prevedano l’insegnamento delle materie suindicate, non può essere ritenuto equiparabile al fine dell’insegnamento al diploma magistrale, che ai sensi del regime transitorio di cui al DM 10 marzo 1997 consente di partecipare ai concorsi a cattedra per le scuole primarie (sentenza in data 18 luglio 2014, n. 7838), dovendosi considerare niente di più che un diploma linguistico di scuola secondaria, benché rilasciato da un Istituto magistrale.

Infatti un conto è considerare i due diplomi “equivalenti” al fine dell’iscrizione ad un corso universitario, altro è considerarsi equivalenti al fine dell’abilitazione all’insegnamento.