Nomi dei firmatari di un esposto: Il dirigente scolastico può oscurarli?

La domanda

Il dirigente scolastico, sulla base di un esposto presentato dai genitori di uno dei miei alunni, ha attivato una contestazione di addebiti a fini disciplinari. Alla mia richiesta di avere pieno accesso all’esposto, al fine di predisporre una difesa puntuale e adeguata, il dirigente, nel fornirmene copia, ha cassato i nominativi dei firmatariÈ corretto il comportamento del dirigente scolastico?

L’esperto risponde

L’art. 55-bis del d.lgs. n. 165/01, inteso a disciplinare “forme e termini del procedimento disciplinare”, al comma 5, dispone: “il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento”. Il che ha significato, sulla base di una sentenza del Consiglio di Stato ( sez. VI, n. 3601 del 25 giugno 2007 ), concernente un caso del tutto analogo a quello prospettato, che:

– La denuncia o l’esposto (…) non può considerarsi un fatto circoscritto al solo autore e all’Amministrazione competente al suo esame ed all’apertura dell’eventuale procedimento, ma riguarda direttamente anche i soggetti “denunciati”, i quali ne risultano comunque incisi;

– nell’ordinamento delineato dalla L. n. 241/1990, ispirato ai principi della trasparenza, del diritto di difesa e della dialettica democratica, ogni soggetto deve, pertanto, poter conoscere con precisione i contenuti e gli autori di esposti o denunce che, fondatamente o meno, possano costituire le basi per l’avvio di un procedimento (…) sanzionatorio, non potendo la p.a. procedente opporre all’interessato esigenze di riservatezza, fosse anche per coprire o difendere il denunciante da eventuali reazioni da parte del denunciato, le quali, comunque, non sfuggirebbero al controllo dell’autorità giudiziaria;

La tolleranza verso denunce segrete e/o anonime è un valore estraneo al nostro ordinamento giuridico. Emblematico, in tal senso, è l’art. 111 Cost. che, nel sancire (come elemento essenziale del giusto processo) il diritto dell’accusato di interrogare o far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, inevitabilmente presuppone che l’accusato abbia anche il diritto di conoscere il nome dell’autore di tali dichiarazioni.

Tuttavia, questo orientamento giurisprudenziale, che avrebbe consentito alla docente interessata di conoscere, oltre al contenuto dell’esposto, anche i nominativi degli autori, è stato successivamente superato proprio dallo stesso Giudice amministrativo.

In particolare, il Consiglio di stato, con una nuova sentenza ( n. 5153 del 28.09.2012, sez. VI ), che riguardava una docente trasferita d’ufficio in altra istituzione scolastica e che, con apposita istanza, intendeva conoscere i nominativi delle persone (docenti e/o genitori) ascoltati dall’ispettore scolastico, ha avuto modo di precisare: il mancato accesso a tali nominativi corrisponde alla necessità di salvaguardare la privacy e, al contempo, ad evitare pressioni o azioni pregiudizievoli da parte del destinatario delle dichiarazioni”.

Non solo. Il supremo Organo di giustizia amministrativa ha aggiunto: il mancato accesso ai nominativi degli autori dell’esposto serve anche a mantenere una relazione serena e, ove compromessa a non gravarla comunque di un ulteriore elemento critico, tra l’alunno figlio dei “denuncianti” e il docente “denunciato”.

È, dunque, sulla base di quest’ultimo orientamento giurisprudenziale che il dirigente scolastico ha potuto, legittimamente, oscurare i nominativi dei genitori firmatari dell’esposto.