Scuola occupata e danneggiata: chi paga in questi casi?

Ormai lo sappiamo: ottobre e novembre sono periodi spesso di proteste studentesche, di autogestioni e di occupazioni. Tra le conseguenze di un’occupazione scolastica capita, a volte, che gli studenti danneggino anche le attrezzature didattiche e la stessa struttura. La domanda che sorge spontanea ed immediata è: chi paga per questi danni ?

Insegnanti esclusi

In primis, è bene sottolinearlo – sono esclusi da qualsivoglia forma di responsabilità i docenti della scuola: essi sono da ritenere – ai sensi e per gli effetti dell’art. 2048 c.c. – responsabili dei danni cagionati o subiti dai propri allievi mentre svolgono le normali attività didattiche, nonché in tutti gli altri momenti della vita scolastica, ivi compreso quello della cosiddetta ricreazione, lo spostamento da un locale all’altro della scuola, il servizio di mensa, le uscite, i viaggi di istruzione ecc. E, ne sono esonerati, se dimostrano di non aver potuto impedire l’evento dannoso ponendo in atto la diligenza del bonus pater familias. Durante una occupazione non autorizzata, invece, il mancato svolgimento della ordinaria attività didattica fa venire meno, oggettivamente, anche la derivante responsabilità dei docenti. Dunque, sono altri i soggetti responsabili a cui imputare il pagamento dei danni subiti dalla istituzione scolastica.

Pagano i genitori

E questi soggetti, facilmente individuabili, sono i genitori degli studenti su cui può gravare la culpa in educando, ovvero la responsabilità per i fatti illeciti dei figli riconducibili ad obiettive carenze nell’attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui si vive e si opera. Inoltre, l’eventuale prova liberatoria, che anche i genitori possono fornire – sempre ai sensi dell’art. 2048 c.c. – non si esaurisce nella dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto, ma si estende alla dimostrazione di avere adottato, in via preventiva, le misure idonee a evitare il fatto. Si tratta di una prova positiva e non negativa molto difficile da fornire. La giurisprudenza è molto rigorosa e non ritiene sufficiente dimostrare di avere genericamente impartito una educazione purchessia al minore, ma è necessario dimostrare in modo rigoroso di aver impartito insegnamenti adeguati e sufficienti per educare il minore ad una corretta vita di relazione in rapporto al suo ambiente, alle sue abitudini, alla sua responsabilità.

Troppe difficoltà

E allora, se è così semplice individuare nei genitori i soggetti responsabili che, peraltro, hanno notevoli difficoltà a rinvenire e produrre valide prove liberatorie, perché mai la pubblica amministrazione scolastica non percorre questa strada? In verità, la strada tracciata è tutt’altro che agevole: presenta, invece, molti ostacoli.

Il primo deriva dal doversi rivolgere – obbligatoriamente – alla Giustizia civile che, come ben si sa, osserva tempi molto lunghi per accertare le responsabilità dei singoli e quantificare il valore dei danni.

Il secondo ostacolo è costituito dalla difficoltà di individuare con certezza gli autori materiali dei danni, a motivo del forte “spirito di gruppo” che anima gli studenti in simili occasioni.

Il terzo ostacolo – e di certo non il meno importante – è dato dalla ritrosia – quasi elemento naturale – della scuola a promuovere azioni giudiziarie nei confronti degli studenti e, per essi, nei confronti dei loro genitori, In altri termini, la scuola – a torto o a ragione – giudica tali azioni in netto contrasto con le proprie finalità istituzionali. L’alternativa, però, che viene praticata è il momentaneo allontanamento degli studenti dalla comunità scolastica (c.d. sospensione) in uno con l’abbassamento del voto di comportamento.

Quale strada percorrere?

Dunque, il dirigente scolastico è costretto a percorrere – per necessità – altre strade al fine di ripristinare la piena funzionalità della struttura scolastica e, al contempo, per reintegrare le attrezzature didattiche danneggiate. Sicché, dapprima e immediatamente si rivolge all’Ente locale (di solito, la Provincia) proprietario e responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici (ex legge n. 23/1996) , affinché provveda alla riparazione dei danni e, di conseguenza, alla riabilitazione dei locali per la piena fruibilità dell’attività didattico-educativa.

Successivamente, per riparare o riacquistare le attrezzature didattiche danneggiate o rese inservibili, chiede, in genere, il versamento – a studenti e/o genitori – di contributi volontari, fissi o frazionati in relazione alle soggettive responsabilità ipotizzate o accertate da parte della scuola. I contributi, sovente, diventano obbligatori e, ove non corrisposti, vengono previste particolari penalità, quali, ad esempio, la mancata consegna delle pagelle al termine dell’anno scolastico. Il che, come è facile constatare, genera critiche, malumori e polemiche di vario genere tra studenti, genitori e operatori della scuola.

Una soluzione a tali estemporanei provvedimenti è forse possibile rinvenirla nella predisposizione di apposite “Linee guida”, a cura delle “Reti di scuole o di ambito”r ( art. 1, commi da 71 a 74, legge 107/2015). “Linee guida” che, sulla base di una diretta conoscenza delle dinamiche comportamentali degli studenti delle istituzioni scolastiche interessate, potrebbero:

definire le finalità e le modalità di azioni che la scuola porrà in atto;
contribuire al superamento dei comportamenti soggettivi e autoreferenziali dei dirigente scolastici;
far conoscere in anticipo e in maniera organica, a studenti e genitori, quali provvedimenti adotterà in merito la scuola.

È questa la soluzione del problema? Non lo sappiamo. Di sicuro, quella prospettata potrà essere, comunque, un valido aiuto per una migliore e più funzionale gestione di tali evenienze.