Mobilità: per dichiarazioni false c’è il licenziamento
La lontananza da casa e le preoccupazioni per i familiari lontani a causa dell’emergenza sanitaria possono indurre qualche docente o personale ATA, in occasione della domanda di trasferimento, a forzare le dichiarazioni per tentare di ottenere la precedenza. L’Ordinanza ministeriale sulla mobilità mette in guardia, come di consueto, dal tentare scorciatoie irregolari che potrebbero comportare la revoca del trasferimento ottenuto.
Nel dettaglio:
“Art. 4. Punto 25.
L’Amministrazione si riserva il diritto di effettuare verifiche a campione sulla documentazione presentata da quanti abbiano ottenuto il trasferimento o passaggio in forza delle precedenze previste da contratto e di procedere, in caso di dichiarazioni mendaci, alla revoca del trasferimento. Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, sono puniti a norma delle disposizioni vigenti in materia”.
Il generico riferimento al DPR 445/2000 non è esaustivo delle possibili conseguenze per dichiarazioni mendaci e falsità negli atti rese dal personale scolastico. Se infatti l’art. 76 (Norme penali) di quel DPR prevede che “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”, per la scuola c’è ben di più.
Infatti il CCNL 2016-2018 all’art. 98, comma 9: “la sanzione disciplinare del licenziamento si applica per …. d) dichiarazioni false e mendaci, rese dal personale delle istituzioni scolastiche, educative e AFAM, al fine di ottenere un vantaggio nell’ambito delle procedure di mobilità territoriale o professionale”.
È stato esemplare, a suo tempo, il caso di Agrigento dove con documentazioni false, attestanti assistenza a familiari per la legge 104, molti docenti e ATA avevano ottenuto illegittimamente il trasferimento.
Proprio la 104 si presta a scorciatoie illegittime, grazie anche a compiacenti attestazioni mediche.
La verifica a campione di cui parla l’Ordinanza per la mobilità, in questi casi potrebbe non bastare.
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