Ma le primine possono essere cancellate con un semplice atto del ministero?

Forse potrà bastare proprio un semplice intervento amministrativo per mettere la parola fine alle primine, senza ricorrere a modifiche normative.
La norma di legge su cui si sono rette per decenni recitava testualmente: “gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta” (art. 147 del Testo Unico).
Come si vede non si parlava di età. A consentire l’accesso a questi esami con un anno di anticipo ci hanno sempre pensato le annuali ordinanze ministeriali sugli esami che hanno interpretato la generica formulazione della norma in termini favorevoli all’anticipazione.
Ad esempio, l’ordinanza n. 90 del 9 marzo 1995 (confermata negli anni successivi) prevedeva che “Le iscrizioni agli esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta e l’iscrizione agli esami di licenza per l’ammissione al successivo grado dell’istruzione obbligatoria, sono consentite agli alunni privatamente preparati che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre, rispettivamente il sesto, il settimo, l’ottavo, il nono ed il decimo anno di età.” Come si vede, la scorciatoia è venuta da una disposizione amministrativa che ha liberamente interpretato il generico art. 147.
L’art. 147 del Testo Unico è stato abrogato dal decreto 59/2004 sul 1° ciclo, ma, per volontà del Parlamento, è stato contestualmente confermato nell’art. 8 dello stesso decreto.
A questo punto il ministero, con la circolare n. 85/2004, ha riconfermato la scorciatoia dell’accesso all’esame di idoneità alla seconda classe a sei anni (7 anni per le terze, ecc.).
A questo lo stesso ministero, vista la volontà politica emersa nel question time, potrà tranquillamente dare una interpretazione restrittiva alla generica previsione dell’art. 8, con buona pace degli organizzatori di primine e dei genitori con voglia di anticipo.