Ma il portfolio è obbligatorio o no?

Dopo “tutor” c’è un’altra parola contestata nei paraggi della riforma: portfolio.
L’altolà è partito quando negli ambienti sindacali ha cominciato a diffondersi la tesi che il portfolio non fosse obbligatorio. Da dove è nata quest’interpretazione?
Dal fatto che dello strumento non parlano né la legge delega né il primo decreto legislativo di attuazione, ma soltanto le Indicazioni nazionali.
Ecco ad esempio quanto sostiene la Cgil-scuola: “L’adozione della modulistica in circolazione” (modelli di portfolio proposti da case editrici) “che non passi attraverso il vaglio degli organi collegiali di scuola competenti, rischia di rendere acriticamente operativi aspetti della cosiddetta riforma che non hanno, allo stato, carattere di vincolo normativo.
Per questa ragione e per la ragione che il portfolio esiste solo nelle Indicazioni Nazionali che sono transitorie e non hanno caratteri di inderogabilità, questo strumento non può essere obbligatorio per le scuole
“.
Per la verità le Indicazioni, che siano gradite o meno, e quindi indipendentemente da giudizi sul loro contenuto, sono, sotto forma di allegato (A, B e C), parte integrante del decreto legislativo 59/2004 che recita: “Fino all’emanazione del relativo regolamento governativo, si adotta, in via transitoria, l’assetto pedagogico, didattico e organizzativo individuato nelle (allegate Indicazioni)”. E nell’assetto organizzativo e didattico adottato bisogna ritenere sia compreso anche il portfolio, a cui le Indicazioni dedicano un apposito capitolo.
Il Miur ne ha parlato ampiamente già nella prima circolare di attuazione della riforma (n. 29 del 5 marzo scorso) senza che succedesse nulla (ma i tempi erano allora meno caldi), ma quando ne ha parlato recentemente nella circolare sulla valutazione (n. 85 del 3 dicembre scorso), la Cisl-scuola ha espresso una decisa critica perché, a suo dire, “l’Amministrazione avrebbe dovuto espungere dal contenuto della Circolare … i riferimenti contenutistici e redazionali al portfolio, anche per la mancata conclusione della trattativa ex art. 43 del CCNL” che, come è noto, riguarda il tutor.
Portfolio. Dopo il tutor, un altro tormentone?