Ma i servizi minimi chi li tutela?

La legge sui servizi minimi essenziali in caso di sciopero nei servizi pubblici – legge 146/1990 integrata dalla legge n. 83/2000 – prevede all’articolo 2 che preventivamente nei contratti nazionali vengano definiti criteri e modalità per garantire i servizi minimi, includendo anche la scuola.
Le regole vengono definite dall’Aran e dai sindacati contrattanti prima della definizione del contratto e ne costituiscono la pregiudiziale per l’autorizzazione alla sottoscrizione.
Senza intesa preventiva sulle prestazioni essenziali da garantire in caso di sciopero, non si può andare a concludere il contratto. Lo prevede il 2° comma dell’art. 2 della legge 146/90.
L’idoneità delle prestazioni indispensabili viene dichiarata prima dei contratti dalla Commissione nazionale di garanzia che ha il compito di “assicurare il contemperamento dell’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati”.
Le nuove regole (o la conferma delle precedenti), per le prestazioni da garantire nei servizi considerati essenziali come la scuola in caso di sciopero, dovrebbero essere state definite ben prima della conclusione della trattativa per essere sottoposte in via preventiva alla valutazione della Commissione di garanzia.
Ma di quella intesa non vi è traccia nel testo dell’intesa per il contratto. Perché allora non renderla pubblica insieme al testo dell’intesa?