Ma gli strumenti legislativi varati dal Governo hanno ancora bisogno di… cacciavite

L’efficacia delle leggi passa non solo dai loro contenuti ma anche, a volte, dallo strumento normativo scelto per metterle in atto.
Per gli interventi legislativi adottati dal consiglio dei ministri giovedì scorso sono stati scelti parallelamente due provvedimenti di diversa efficacia: un decreto legge (di immediata applicazione) e un disegno di legge (di lungo e non facile iter parlamentare di approvazione).
Entrambi hanno per principale oggetto l’istruzione tecnica e professionale: nel decreto legge si conferma l’esistenza delle due tipologie di istituto mentre nel secondo se ne individuano criteri di riordinamento, strutturazione e raccordo con soggetti formativi di livello regionale.
Ma il primo non può avere effetto pratico senza il secondo, perché si limita ad affermare l’esistente, cancellando, peraltro in modo incompleto, le modifiche previste dalla riforma Moratti.
Intanto si è indicata una chiara direzione di marcia, ma per evitare che la disposizione contenuta nel decreto diventi una specie di annuncio privo di effetto, occorre, insomma, che sia raccordata funzionalmente (delega?) con il disegno di legge o che recuperi di quest’ultimo, in sede di conversione, l’intera parte riferita all’area tecnico-professionale.
In sede di conversione del decreto legge, comunque, sarà necessario che l’abrogazione del liceo tecnologico e di quello economico sia riferita non soltanto al decreto legislativo 226/2005, ma anche, e prima di tutto, alla legge di riforma n. 53/2003 che all’art. 2, comma 1, lettera g) istituisce chiaramente tale tipologia di licei (“il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi“).