Ma cosa dice l’art. 11 sul progetto di innovazione su cui si fonda la sperimentazione?

A parte tutte le considerazioni politiche che si possono esprimere sulla proposta ministeriale di attivare la sperimentazione del 2° ciclo; a parte le valutazioni di opportunità o meno di avviare questo progetto, cosa prevede quell’art. 11 del Regolamento dell’autonomia scolastica su cui si fonda la legittimazione (giuridica più che politica) dell’iniziativa ministeriale?
Il 1° comma dell’art. 11, che individua soggetti e ragioni per avviare i progetti nazionali, recita testualmente: “Il Ministro della Pubblica Istruzione, anche su proposta del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, del Servizio Nazionale per la qualità dell’istruzione, di una o più istituzioni scolastiche, di uno o più Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, di una o più Regioni o Enti locali, promuove, eventualmente sostenendoli con appositi finanziamenti disponibili negli ordinari stanziamenti di bilancio, progetti in ambito nazionale, regionale e locale, volti a esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l’integrazione fra sistemi formativi, i processi di continuità e orientamento“.
Il ministro può, dunque, agire in proprio oppure su proposta di uno di questi soggetti: CNPI, IRRE, Regioni, Enti Locali o Istituzioni scolastiche.
Letizia Moratti ha affermato, in modo generico, che è stata sollecitata da molte istituzioni scolastiche a dar vita al progetto di innovazione. Non ha tuttavia precisato formalmente quali, assumendo, quindi, su di sé tutta la responsabilità, giuridica e politica, della decisione.