L’organizzazione del lavoro scolastico spetta al dirigente o alla contrattazione d’istituto?

L’articolo 6 del CCNL del comparto scuola, tuttora vigente, individua le materie oggetto di contrattazione integrativa di istituto da parte delle RSU e del dirigente scolastico.

Quasi tutte quelle materie sono sintetizzate dalla lettera m) che afferma che sono oggetto di contrattazione di istituto “criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed ATA”.

Quel passaggio costituisce forse l’elemento di maggiore importanza della contrattazione di istituto, perché riconosce alla RSU un ruolo significativo.

Ma il decreto legislativo 150/2009 (cosiddetto Brunetta) con l’art. 54 ha modificato le precedenti disposizioni contrattuali prevedendo che “Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all’organizzazione degli uffici”.

L’organizzazione del lavoro, secondo il CCNL, è di competenza contrattuale (RSU); secondo il decreto legislativo 150 è di competenza esclusiva del dirigente.

In questi due anni i sindacati hanno difeso con i denti (e spesso con azioni giudiziarie) la loro tesi, pur sapendo che quando vi sarà il rinnovo contrattuale dovranno recepire il dispositivo di legge.

I sindacati dei dirigenti, su una posizione opposta, hanno difeso (anche con azioni giudiziarie) le prerogative (e le responsabilità) dei dirigenti scolastici.

Il Miur, dopo una fase iniziale prudente, ha preso atto della linea della Funzione Pubblica che ha affermato la piena vigenza del decreto legislativo 150 (e della competenza esclusiva del dirigente scolastico in materia di organizzazione del lavoro).

Ma i giochi non sembrano ancora chiusi del tutto e si può essere certi che le nuove RSU, sostenute dai sindacati di categoria, rivendicheranno la loro competenza secondo il CCNL vigente. Sarà questo, con tutta probabilità, il piatto forte (o il punto di maggiore contrasto) delle prossime relazioni sindacali.