Le novità del ddl Gelmini

L’attenzione dei media si è polarizzata sulla questione del voto in condotta, ma il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri tocca molte altre materie importanti. Basta elencarle per comprendere le ragioni della sorpresa e anche del dispetto dei sindacati, che per bocca del segretario della Cisl scuola Francesco Scrima parlano di “arroganza” del governo.

L’art. 1 del ddl istituisce la nuova materia “Cittadinanza e Costituzione” sia nel primo che nel secondo ciclo con un orario di 33 ore annuali, che non saranno aggiunte ma ricavate dall’attuale orario delle aree storico-geografica e storico-sociale.

L’art. 2 riguarda la valutazione del comportamento (condotta) dello studente. Nel primo ciclo la valutazione sarà espressa in forma di giudizio, nel secondo in forma di voto in decimi. “Il giudizio e la votazione sul comportamento degli studenti attribuiti dal consiglio di classe concorrono alla valutazione complessiva dello studente e, nei casi più gravi, possono determinare, con specifica motivazione, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo e, ai fini dell’ammissione all’esame di Stato del secondo ciclo, la riduzione fino ad un massimo di cinque punti del credito scolastico“.

L’art. 3 stabilisce che “Nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado l’anno scolastico ha inizio il 10 settembre e termina il 9 settembre”.Nella scuola secondaria superiore nel periodo compreso tra il termine delle lezioni ed il 9 settembre le istituzioni scolastiche, organizzano gli interventi didattici ed educativi ritenuti utili per gli alunni che, in alcune discipline, non abbiano conseguito il giudizio di promozione. “Nel periodo compreso tra il 1° ed il 9 settembre si svolgono, per i predetti alunni, anche le verifiche e l’integrazione dello scrutinio finale, a conclusione del quale gli alunni sono ammessi o non ammessi alla classe successiva”.

Altre norme riguardano l’esame preliminare e la composizione delle commissioni per la maturità, l’istituzione di una carta dello studente denominata “io studio” e l’attribuzione di valore abilitante alla laurea in Scienze della formazione primaria. Seguono poi altre disposizioni in materia di università e ricerca, per un totale di 12 articoli.

Ma quello che determina la reazione dei sindacati è l’art. 5, che attribuisce “alla competenza esclusiva dei dirigenti scolastici il conferimento delle nomine a tempo determinato con incarico annuale o fino al termine delle lezioni“, e dispone la cadenza biennale dei trasferimenti. E’ soprattutto l’ultimo comma di questo articolo a mettere il discussione il ruolo del sindacato. Eccone il testo, che farà certamente molto discutere: “Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme generali ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non possono essere derogate da disposizioni contrattuali.