La legge apre ai candidati del concorso per l’infanzia: una svista?

L’art. 1 quater del disegno di legge di conversione del Decreto legge 42/2016 sulla scuola, ormai prossimo ad essere varato in via definitiva dalla Camera, vuole offrire una doppia chance ai docenti di scuola dell’infanzia mediante due interventi, il primo dei quali riguarda le graduatorie di merito del concorso 2012 e l’altra le graduatorie di merito del concorso in atto.

Proprio per quest’ultima, di cui riportiamo il testo integrale, i senatori potrebbero non aver considerato un aspetto che svuota notevolmente la proposta.

Questo il testo: “Le graduatorie di merito delle scuole dell’infanzia del concorso di cui all’articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, in deroga all’articolo 400, comma 19, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono valide in ogni caso nell’ambito dei posti vacanti e disponibili, in luogo di quelli messi a concorso”. (comma 5, art. 1-quater del ddl di conversione del DL 42/16).

L’intento della norma è quello di rastrellare tutti i posti che si rendono vacanti e disponibili, “in luogo di quelli messi a concorso”.

La formula è drastica e un po’ criptica, ma sembra di capire che oltre ai posti già messi a concorso (ovviamente questi ultimi non si possono toccare, perché sono fissati dal bando) ogni altro posto che si rende vacante va dato ai candidati inseriti in graduatoria di merito.

Ma qui sembra che il legislatore non abbia considerato che alle graduatorie di merito è stato posto un tetto del 10 per cento calcolato sui posti a concorso (comma 113, lettera g della legge 107): sono diventate delle mini-graduatorie. Esempio: concorso posti comuni dell’infanzia in Campania. I posti a concorso sono 809, pertanto la nuova graduatoria di merito sarà aperta a 890 candidati (809 vincitori e 81 pari al 10 per cento “di riserva”). Per dare l’idea dei numeri in gioco, ai posti comuni dell’infanzia in Campania si sono iscritti 12.615 candidati. Ipotizzando che superino positivamente le prove il 50% dei candidati (6.308), secondo la norma precedente alla L. 107/2015 tutti questi 6.308 sarebbero entrati nella graduatoria di merito; invece per effetti dell’art. 1, comma 113, lettera g) la graduatoria sarà composta solo dai primi 890 candidati. Gli altri 5.418 (6.308-890) non saranno inseriti in alcuna graduatoria.

Inoltre poiché molti tra i probabili vincitori opteranno per la scuola primaria (sono moltissimi i candidati che si sono presentati in entrambi i concorsi) è possibile che la quota del 10% (nell’esempio gli 81 in Campania) si svuoti rapidamente.

Insomma quella “riserva” sulla quale sembra far conto la nuova legge, rischia si esaurirsi presto, e non produrre quindi gli effetti sperati.