Intervento del Miur sulle diffide per far cessare la ritenuta sul tfr

Fino al 2010 per i dipendenti pubblici, compresi quelli della scuola, lo stipendio era gravato di una ritenuta per l’indennità di buonuscita pari al 2% (esattamente il 2,5% sull’80%).

Dal 2011 l’indennità di buonuscita è diventata Tfs (trattamento di fine servizio) per tutti, con la conseguenza che, come avviene per il Tfr dei lavoratori privati, a carico del lavoratore non avrebbero dovuto esserci ritenute. Invece quel 2% appare ancora sui cedolini di stipendio, tanto che varie organizzazioni sindacali hanno aperto una vertenza, invitando i dipendenti pubblici ad inviare una diffida alla propria Amministrazione per la cessazione del prelievo, ritenuto illegittimo.

Per fronteggiare questi atti di diffida che, a quanto sembra, giungono numerosi anche al ministero dell’istruzione, il Miur, con nota prot. 5371 del 23 marzo 2012, dopo aver richiamato precisazioni diverse emanate in materia dall’INPDAP, ha precisato che “per i dipendenti in regime di TFR la retribuzione netta percepita resta immutata, in virtù della considerazione che, per gli evocati dipendenti, la contribuzione del 2,5% a carico del lavoratore non è dovuta”.     

La nota ministeriale motiva tale affermazione richiamando il decreto 20-12-99 della Presidenza del Consiglio nel quale si precisa che ”per assicurare l’invarianza della retribuzione netta complessiva e di quella utile ai fini previdenziali dei dipendenti ….omissis…. la retribuzione lorda viene ridotta in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso e contestualmente viene stabilito un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e dell’applicazione delle norme sul trattamento di fine rapporto, a ogni fine contrattuale nonché per la determinazione della massa salariale per i contratti collettivi nazionali.”

Questa precisazione basterà per fermare gli atti di diffida?