Green pass personale scolastico: modalità di attuazione, controllo e conseguenze in caso di mancato possesso. Le regole per il ritorno a scuola

Il Ministero dell’Istruzione ha inviato alle scuole una nota tecnica sul decreto legge approvato lo scorso 6 agosto, comprese le modalità di attuazione del Green Pass. 

Leggi la nota inviata alle scuole

Le misure che le scuole devono adottare per il rientro in presenza e in sicurezza

Nella nota si legge che le misure di sicurezza da adottare per la ripresa in presenza delle attività scolastiche e didattiche
sono state già  illustrate – sulla base delle indicazioni fornite dal CTS – nel “Piano scuola 2021-2022”, cui si fa rimando. L’articolo 1 del decreto-legge prevede le seguenti:

– l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per:

bambini di età inferiore a sei anni;
soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il lor uso;
svolgimento delle attività sportive;

– la raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, “salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano”;
– il divieto di accesso o di permanenza ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Il Green Pass per il personale scolastico

Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, la nota del Ministero dell’Istruzione ricorda che il decreto-legge introduce, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la “certificazione verde COVID-19”10 per tutto il personale scolastico. La norma di che trattasi, definisce al contempo un obbligo di “possesso” e un dovere di “esibizione”
del Green Pass.

La nota ribadisce che il Green Pass “costituisce una ulteriore misura di sicurezza” (Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi) ed è rilasciata nei seguenti casi:

– aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
– aver completato il ciclo vaccinale;
– essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
– essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Il Ministero della Salute – circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 – ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. E’ previsto che per detti soggetti, in luogo della “certificazione verde COVID-19”, sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a “consentire l’accesso ai servizi e alle attività” e – allo stato, considerata la sfasatura temporale rispetto al decreto-legge di cui nella presente nota si tratta – agli edifici destinati alle attività educative, scolastiche.

Al personale scolastico in possesso della certificazione di esenzione e, ovviamente, a quello provvisto della “certificazione verde COVID-19”, deve comunque essere fornita informazione in merito alla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come il distanziamento, il corretto utilizzo delle mascherine, l’igiene delle mani, nonché il rispetto delle condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

Il controllo del possesso del Green Pass

La nota del Ministero spiega inoltre che “i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie … sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 …” (articolo 9-ter, comma 4), ponendo a loro carico l’obbligo di verifica del possesso del Green Pass da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio. La verifica di che trattasi può, dal dirigente scolastico, essere formalmente delegata a personale della scuola. L’applicazione finalizzata al controllo delle certificazioni è resa disponibile gratuitamente su apposita piattaforma interistituzionale.

A parere dello scrivente, allo stato, non risulta necessario acquisire copia della certificazione del dipendente, a prescindere dal formato in cui essa sia esibita, ritenendosi sufficiente la registrazione dell’avvenuto controllo con atto interno recante l’elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato. Si ritiene in tal modo contemperato l’orientamento in materia del Garante della Privacy (espresso con FAQ).

La violazione del dovere di possesso ed esibizione (comma 1) della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali “organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro”. Alla “sanzione”, che incide sul rapporto di lavoro (di cui ai paragrafi successivi) si somma, dunque, la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell’obbligo di
possesso/esibizione,

Mancato possesso di Green Pass: le conseguenze

Il Legislatore stabilisce (comma 2, articolo 9-ter) le conseguenze per il mancato rispetto dell’obbligo di possesso ed esibizione della “certificazione verde COVID-19” da parte del personale della scuola.

Il mancato possesso di Green Pass è dalla norma qualificato come “assenza ingiustificata” e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo. La nota del Ministero ricorda che a decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata scatta la sospensione senza stipendio e la riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del Green Pass. Si tratta dunque di due tipi di “assenza ingiustificata”, differenti fra loro in cause ed effetti, nonostante l’uso del medesimo sintagma.

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