Green pass a scuola: approvato in via definitiva il decreto. Molecolare valido 72 ore. Tutte le novità

Approvato in via definitiva dal Senato il decreto legge 111 del 6 agosto, il cosiddetto “decreto green pass scuola” con alcune importanti modifiche. Si potrà ottenere il green pass, oltre che con la vaccinazione, anche con il tampone rapido o con il tampone molecolare, ma in questo secondo caso la validità viene estesa a 72 ore. Rimane di 48 ore la validità del test antigenico rapido.

Tutte le misure del decreto vengono estese anche ai servizi educativi per l’infanzia (asili nido e altri servizi per la fascia di età 0-6), ai CPIA, ai corsi regionali di formazione e istruzione professionale e ai percorsi di formazione tecnica superiore, attività queste che inizialmente non erano esplicitamente citate.

Chiarito un aspetto molto importante: in mancanza della certificazione anti-covid rilasciata con apposita APP si può esibire anche un “certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale”.

Precisato meglio anche il meccanismo della sospensione del rapporto di lavoro. Il mancato rispetto delle disposizioni previste dal decreto da parte del personale interessato “è considerato assenza ingiustificata e non sono corrisposti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”. Inoltre “a decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso”. La sospensione del rapporto di lavoro è disposta dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni in cui presta servizio il personale inadempiente.

Ricordiamo che chiunque acceda a scuola, genitori compresi, deve essere dotato di adeguata certificazione anti-covid.
Il testo approvato dal Senato aggiunge: “Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni del comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati”.

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