Geografia, potranno insegnarla solo docenti laureati abilitati. Quante discipline sono affidate a docenti senza laurea specifica?

A scuola la Geografia potranno insegnarla solamente i docenti laureati abilitati. A stabilirlo è il Tar del Lazio che, dopo le proteste di insegnanti ed esperti della materia, dà ragione ai docenti abilitati. Il ricorso era stato presentato da numerosi laureati in geografia che si erano visti scavalcati in graduatoria e nelle nomine da laureati di italiano o di scienze prive della specifica abilitazione ad insegnare geografia.

La questione “Geografia” nasce con la riforma Gelmini che, all’epoca, aveva introdotto la Geo-Storia tagliando le ore di insegnamento della materia. La Buona Scuola, poi, aveva concesso ai docenti abilitati in Italiano e Scienze di insegnare Geografia negli istituti tecnici e professionali anche in assenza di requisiti e abilitazione. 

Secondo quanto riportato dal Corriere.it, il Tar del Lazio ha accolto il ricorso dei docenti di geografia contro il decreto ministeriale del 2016 con la seguente motivazione «considerato che l’amministrazione non ha depositato nessuna relazione in modo da ottemperare alla richiesta del collegio, sicché le affermazioni contenute in ricorso, laddove evidenziano una non giustificata individuazione della confluenza nelle nuove classi di concorso in relazione alla disciplina “geografia” negli istituti tecnici e alla disciplina “geografia generale ed economica” negli istituti tecnici e professionali, anche delle classi di concorso a-50 e a-12 , non trovando contestazione devono essere ritenute fondate, se non altro sotto l’assorbente profilo del difetto di motivazione non risultando esplicitata la ragione per cui venga effettuata la predetta esclusione». L’ultima parola ora spetta al Consiglio di Stato.

La sentenza del Tar che ha riconosciuto il diritto prioritario ed esclusivo dei docenti abilitati in Geografia ad insegnare questa materia d’insegnamento apre una prospettiva di regolarizzazione che potrebbe avere effetti rilevanti.

La norma contestata è il DPR 14 febbraio 2016, n. 19 che aveva ridefinito le nuove classi di concorso anche in vista del concorso docenti 2016.

Alcuni mesi fa il Miur ha integrato quel DPR con il decreto 259 del 9 maggio 2017, definendo in dettaglio le tipologie di lauree per l’accesso ai diversi insegnamenti.

Per la classe di concorso A21-Geografia è previsto che possono accedere a tale insegnamento i docenti che siano in possesso di una delle 18 lauree individuate in dettaglio dal decreto ministeriale.

Ben 17 di quelle 18 lauree sono ammesse all’insegnamento di geografia, purché il piano di studi universitario abbia compreso almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare interessato. Ovviamente è a pieno titolo soltanto la laurea LM 80-Scienze geografiche.

La sentenza del Tar afferma un principio che, se applicato integralmente, potrebbe rivoluzionare la struttura attuale dell’insegnamento: quante discipline d’insegnamento vengono oggi affidate a docenti che, pur non possedendo la laurea specifica per insegnarla, si avvalgono di un altro tipo di laurea che nel piano di studi prevede soltanto un esame o due di quella materia?

È davvero indifferente all’efficacia dell’insegnamento di una disciplina di studio il possesso di una qualsiasi laurea, purché nel piano di studi vi sia un minimo di CFU specifici?

Ad esempio, per la classe di concorso A-28 (Matematica e scienze nella scuola secondaria di I grado) l’87% dei professori titolari di questa classe di concorso possiede una laurea diversa da quella di matematica. Soltanto il 13% è laureato in matematica, cioè uno ogni otto professori.