Genitori non colpevoli se l’abbandono è ‘categorico’

I genitori non sarebbero responsabili se i figli minorenni si rifiutano di andare a scuola. Ovvio che il rifiuto dei ragazzi debba essere “categorico, assoluto, cosciente e volontario” anche se i genitori hanno “usato ogni argomento persuasivo ed ogni altro espediente educativo di cui sono capaci secondo il proprio livello socio economico e culturale”. Così la Terza sezione penale della Corte di Cassazione annullando con rinvio la sentenza di condanna per una coppia di Reggio Emilia che un giudice di pace emiliano aveva ritenuto colpevole di “avere, senza giustificato motivo, omesso di fare impartire alla figlia l’istruzione della scuola media”.

La Suprema Corte ha sentenziato “deve ammettersi che la volontà del minore, contraria a ricevere l’istruzione obbligatoria, costituisca ‘giusto motivo’ idoneo ad escludere l’ammenda cui esrano stati condannati. Non sono, dunque, responsabili i due coniugi se la loro figlia quindicenne si trovava a disagio e rifiutava categoricamente di entrare a scuola, nonostante essi facessero il possibile per convincerla, accompagnandola a scuola, ed anche minacciandola di ricorrere alle “maniere forti”.

Secondo il Codacons si tratta però di una sentenza “assurda che legittima irragionevolmente l’evasione scolastica specie nei quartieri popolari delle grandi città e nelle periferie del sud Italia”.