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Fini: Cittadinanza ai minori stranieri di seconda generazione

Nel proporre la cittadinanza ai minori stranieri residenti in Italia che abbiano concluso un ciclo scolastico, il presidente Fini ha escluso che possa essere applicato da noi il cosiddetto jus soli.

Di cosa si tratta?

Per l’acquisizione della cittadinanza esistono due sistemi tradizionali di attribuzione nei confronti degli stranieri: lo jus soli e lo jus sanguinis. Secondo lo jus soli, il criterio di riconoscimento è il luogo di nascita. Chi nasce sul territorio nazionale è automaticamente cittadino di quel Paese.

Negli Stati Uniti, come in altre nazioni occidentali, vige una forma di jus soli quasi pura.

Lo jus sanguinis è, invece un sistema che utilizza come criterio la pura e semplice appartenenza genealogica.

L’Italia ha “un sistema di jus sanguinis quasi puro, uno dei più restrittivi tra le grandi nazioni europee”. In Germania si è cittadino alla nascita se almeno uno dei due genitori risiede nel paese da più di otto anni. In Francia acquista la cittadinanza automaticamente a 18 anni, ma può richiederla a partire dai 13. In Gran Bretagna è cittadino alla nascita se almeno uno dei due genitori è “settled” (il che di solito avviene dopo quattro anni di residenza).

In Italia il figlio di stranieri non è cittadino. Non lo sono, quindi, gli oltre 573 cittadini di seconda generazione, cioè nati in Italia da genitori. Questi devono attendere il diciottesimo compleanno, dopodiché hanno la facoltà di fare domanda per acquisire la cittadinanza.

Hanno un anno di tempo per farlo, e perdono il diritto se non lo esercitano entro il diciannovesimo compleanno.

Il presidente della Camera Fini propone una soluzione simile a quella francese.

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