Federalismo fiscale/2: per la scuola servono correzioni

La formulazione equivoca del comma 3 potrebbe portare a cristallizzare le spese finanziabili come LEP (livelli essenziali delle prestazioni) alle funzioni che le Regioni già esercitano oggi, le quali non corrispondono alle funzioni che esse dovrebbero svolgere sulla base della riforma del Titolo V, parte seconda della Costituzione. Questa possibile interpretazione conferma che la mancata riorganizzazione degli assetti istituzionali delle competenze di Stato, Regioni ed Autonomie locali indebolisce lo scenario nel quale si vuole collocare l’attuazione del federalismo fiscale.

L’ambiguità della formulazione è colta anche dal Ragioniere Generale dello Stato che nell’audizione in Commissione ha sottolineato che l’accezione “diritto allo studio” può variare da un’interpretazione limitata “alle attività strettamente connesse al diritto allo studio, quali la concessione di borse di studio, ad una più estensiva che può giungere fino a comprendere la spesa relativa all’intera scuola dell’obbligo”.

La formulazione del testo andrebbe rivista fino a comprendere nelle prestazioni inerenti al diritto allo studio le spese per i servizi e per lo svolgimento di tutte le altre funzioni amministrative e legislative attribuite alle regioni dalle norme vigenti. L’intervento di modifica potrebbe essere facilitato con il puntuale richiamo delle regole di attuazione dell’art. 119 che all’art. 7 stabiliscono che le “Regioni dispongono di tributi e di compartecipazioni al gettito dei tributi erariali in grado di finanziare le spese derivanti dall’esercizio delle funzioni nelle materie che la Costituzione attribuisce alla loro competenza residuale e concorrente”.