Esame terza media al via: la rimodulazione rispetta la Costituzione?

Iniziano questa settimana per oltre 600 mila studenti le prove per via telematica dell’esame di Stato per il primo ciclo, in una versione del tutto inedita sia per modalità di svolgimento che per generalizzazione su tutto il territorio.

Non vi saranno prove scritte (analogamente a quanto previsto anche per l’esame di maturità), ma solo un colloquio con trattazione di un elaborato concordato con l’alunno. Vi sono due soli precedenti analoghi della sola prova esame terza media con colloquio, riguardante però soltanto le zone colpite dal terremoto nel 2009 e nel 2012.

Questa volta la previsione della sostituzione delle prove d’esame terza media, contenuta nel decreto legge 22/2020 sulla scuola aveva fatto sorgere dubbi di violazione dell’art. 33 della Costituzione che prevede l’esame di Stato per il passaggio da un ordine di scuola a quello successivo.

Anche il CSPI, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, aveva espresso riserve su quella sostituzione dell’esame terza media che rimetteva la valutazione al solo scrutinio finale. Sembrava infatti non esserci differenza sostanziale tra lo scrutinio delle terze classi in esame e quello delle classi intermedie, snaturando l’idea di esame.

In Senato, in sede di conversione del DL 22, quel termine ‘sostituzione’ in odore di incostituzionalità è stato sostituito da ‘rimodulazione’, una formulazione che è rimasta nella legge finale, la n. 41 del 6 giugno.

Il nuovo testo della lettera b) del comma 4, art. 1 della legge è rimasto uguale al precedente, con la sola variante del termine ‘sostituzione’ rideterminato in ‘rimodulazione’. 

“La rimodulazione dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale da parte del consiglio di classe che tiene conto altresì di un elaborato del candidato, come definito dalla stessa ordinanza...”.

L’esame terza media, dunque, resta e non viene più sostituito: la forma salva il dettato costituzionale.

Ma la sua rimodulazione e l’applicazione che n’è stata data con l’ordinanza n. 9 del 16 maggio scorso salva la sostanza dell’esame visto che non si parla mai di commissione d’esame ma soltanto di singoli consigli di classe il cui compito normalmente si esaurisce con il termine delle lezioni?

Per salvare la valutazione finale diventata voto d’esame in deroga si metterà mano anche al modello ufficiale di diploma che fa riferimento a ‘prove d’esame’?