Dl Sostegni: le misure a supporto delle scuole
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Sostegni (n. 41) approvato venerdì 19 marzo dal Consiglio dei Ministri. L’intero decreto consta di 43 articoli, due dei quali interamente dedicati alle misure a sostegno della scuola. Si tratta, in particolare, degli articoli 31 e 32. Una delle misure più importanti si trova proprio nell’articolo 31 e stanzia 150 milioni di euro per la realizzazione di attività educative che possano fare da “ponte” fra la chiusura di questo anno scolastico e l’avvio del prossimo. Vediamo di seguito le misure a sostegno della scuola contenute nel Dl 41.
Art. 31. Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19
Il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, é incrementato di 150 milioni di euro nell’anno 2021. Si tratta di un incremento destinato all’acquisto, sulla base delle esigenze delle singole istituzioni scolastiche statali, di:
– dispositivi di protezione e materiali per l’igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, il cui impiego sia riconducibile all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
– specifici servizi professionali per il supporto e l’assistenza psicologica e pedagogica, da rivolgere in particolar modo a studentesse e studenti, oltre che al personale scolastico, in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19;
– servizi medico-sanitari volti a supportare le istituzioni scolastiche nella gestione dell’emergenza epidemiologica, nelle attività inerenti alla somministrazione facoltativa di test diagnostici alla popolazione scolastica di riferimento, all’espletamento delle attività di tracciamento dei contatti nell’ambito della indagine epidemiologica, anche allo scopo di svolgere una funzione efficace e tempestiva di raccordo con i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali;
– dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali.
Le risorse sono assegnate alle scuole statali dal Ministero dell’istruzione, sulla base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.
Il Ministero dell’istruzione, dal giorno seguente alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunica alle scuole l’ammontare delle risorse finanziarie con l’obiettivo di accelerare l’avvio delle procedure di affidamento e realizzazione degli interventi. Le istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono entro il 31 dicembre 2021 alla realizzazione degli interventi o al completamento delle procedure di affidamento degli interventi.
L’assenza dal lavoro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio.
Al fine di supportare le scuole nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte a potenziare l’offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell’anno scolastico 2020/2021 e l’inizio di quelle dell’anno scolastico 2021/2022, il Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi è incrementato di 150 milioni di euro per l’anno 2021. Tali risorse sono assegnate e utilizzate sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, anche al fine di ottimizzare l’impiego dei finanziamenti di cui al Programma operativo nazionale «Per la Scuola» 2014-2020, da adottarsi entro quindici giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge. Le istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono entro il 31 dicembre 2021 alla realizzazione degli interventi o al completamento delle procedure di affidamento degli interventi, anche tramite il coinvolgimento, secondo principi di trasparenza e nel rispetto della normativa vigente, di enti del terzo settore e imprese sociali.
Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal comma 6, pari a 300 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 42.
Art. 32. Completamento del programma di sostegno fruizione delle attività di didattica digitale per le Regioni del mezzogiorno.
Al fine di consentire il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno, il fondo é incrementato per il 2021 di 35 milioni. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 35 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione.
Le risorse di cui al comma 1 sono destinate all’acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali, anche al fine di assicurare una connettività di dati illimitata, da concedere in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l’utilizzo delle piattaforme digitali per l’apprendimento a distanza.
Le risorse sono altresì destinate alle istituzioni scolastiche per l’acquisto di dispositivi e strumenti per lo sviluppo di ambienti funzionali alla didattica digitale integrata, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per assicurare una connettività di dati illimitata.
Con decreto del Ministro dell’Istruzione, le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, tenuto conto del fabbisogno rispetto al numero di studenti di ciascuna e del contesto socioeconomico delle famiglie. Il Ministero dell’istruzione é autorizzato ad anticipare in un’unica soluzione alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione del presente articolo, nel limite delle risorse a tal fine iscritte in bilancio e fermo restando il successivo svolgimento dei controlli a cura dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche sull’utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalità in esso stabilite.
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