DL 73 sotto la lente di osservazione di Tuttoscuola, a partire dal concorso per le STEM

I commi dal 10 al 21 dell’articolo 59 del decreto legge 73721, dedicati alle nuove forme di concorso ordinario, sono state esaminati, con il consueto approfondimento, da Tuttoscuola che, dopo averne illustrato i contenuti e gli effetti con diversi servizi sul proprio sito e con alcuni webinar molto seguiti e apprezzati, ne suggerisce in questa sede modifiche e integrazioni rimesse alla valutazione dei decisori politici che nei prossimi giorni cominceranno l’esame del decreto in Parlamento.

Esaminiamo le tempistiche del concorso straordinario per le discipline STEM.

Tutto da concludere entro due mesi, con i tempi supplementari prorogati di altri tre mesi.

È questa la missione impossibile che il ministro Bianchi, d’intesa con palazzo Chigi, intende portare a termine per avere a settembre nuovi titolari in cattedra per le cinque classi di concorso STEM, costi quel che costi.

I quesiti dell’unica prova scritta che le università dovranno predisporre saranno 50, rispetto allo standard di 100 dei prossimi concorsi ordinari riformati.

Il numero dei candidati da esaminare supera complessivamente le 60mila unità. Difficile prevedere quanti supereranno la prova scritta, raggiungendo almeno il punteggio di 70 punti su 100.

Supponendo che almeno la metà (30mila) consegua il punteggio minimo richiesto, sarebbe necessario costituire circa 600 sottocommissioni, considerato che, come prevede il comma 16 dell’art. 59, “È possibile formare sottocommissioni per lo svolgimento contestuale della prova orale, ferma restando l’unicità del presidente, a fronte di gruppi di candidati superiore a 50”.

Ci sia consentito di dubitare della possibilità di reclutare in breve tempo questo esercito di commissari e di vederli operare in piena estate, anche se c’è l’incentivo di un premio di produzione previsto in questi termini: “Al presidente ed ai componenti e al segretario delle commissioni che concludono le operazioni concorsuali redigendo la graduatoria entro il 31 luglio 2021 è riconosciuto un compenso, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, pari a due volte il compenso base”.

Sempre nella logica di concludere in tempo le operazioni concorsuali, il decreto non esita ad escludere la valutazione dei titoli posseduti dai candidati, nonostante la valenza qualitativa che li connota sotto l’aspetto professionale e culturale.

Nel “costi quel che costi”, il decreto prevede anche tempi supplementari per le nomine dei vincitori per il 2021-2022 delle graduatorie di merito approvate entro il 30 ottobre 2021, con conseguente risoluzione dei contratti a tempo determinato nel frattempo attivati sui corrispondenti post vacanti, che sembra assurda.

Del resto per il decreto si prevede eufemisticamente di operare “anche in deroga alla normativa vigente”.  Costi quel che costi.

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