Dirigenti scolastici/2. Verso un albo aperto di DS valutatori?

Il seminario di Montecatini era chiamato anche a dare indicazioni sui criteri da porre alla base della selezione, formazione e certificazione dei dirigenti scolastici che faranno parte dei team (39 per il SIVADIS 3, e almeno 200-250 a partire dal 2006-2007, compresi i 39 “sperimentatori”).
Il nodo politico della nascita di una gerarchia tra i DS, attraverso la costituzione di una figura di “superdirigente” valutatore, prospettiva aborrita dai sindacati confederali e soprattutto dalla CGIL, è stato sciolto prevedendo che a tutti i DS sia data l’opportunità di diventare valutatori, e che di conseguenza l’incarico sia limitato nel tempo. Il documento non quantifica la durata dell’incarico, che potrà comunque essere assegnato solo ai DS (come ai dirigenti tecnici e amministrativi) in possesso della certificazione rilasciata alla fine di un apposito corso di formazione. Per il 2006-2007 ne serviranno almeno 200, ma è probabile che al corso ne saranno ammessi 250 e forse anche di più, in parte per disporre di qualche margine di flessibilità nella formazione dei team, e in parte per venire incontro alla richiesta di avvicendamento dei DS nell’incarico di valutatore.
La soluzione del problema potrebbe essere costituita dalla creazione di un albo nazionale, articolato regionalmente, dei DS valutatori (o dei valutatori tout court): un albo aperto ad ulteriori ingressi, man mano che si svolgeranno i corsi di formazione e certificazione.
Quanto ai requisiti per l’accesso ai corsi, il seminario ha indicato i seguenti:
Titoli ed esperienze coerenti con la tematica della formazione, della dinamica di gruppi e processi gestionali; titoli e crediti formativi specifici e certificati nel campo della valutazione a livello nazionale e internazionale; esperienze pregresse come la partecipazione a progetti ed esperienze valutative nazionali ed internazionali, purché rilevanti, la partecipazione e gestione di progetti di innovazione negli ultimi 15 anni. Altri criteri sono la rappresentatività tra i corsisti-valutatori di tutti i settori formativi, la presenza effettiva in servizio presso un istituto scolastico, con esclusione di personale distaccato o esonerato, l’anzianità di servizio con indicazione di un limite minimo e massimo, e infine l’età, con precedenza per i più giovani e l’esclusione di coloro che non possono garantire la permanenza in servizio per la durata dell’incarico. Il documento accenna però, un po’ contraddittoriamente, anche alla possibilità di conferire l’incarico anche a dirigenti in quiescenza.