Diplomifici: il MIM prevede interventi amministrativi per contrastare il fenomeno. Ecco di cosa si tratta

Al termine dell’incontro con il direttore generale dell’US Campania, dott. Ettore Acerra, per la valutazione del fenomeno dei diplomifici, particolarmente presenti e attivi in quella regione, il Ministero dell’Istruzione e del merito ha rilasciato un comunicato in cui, tra l’altro, si precisa che “La relazione del direttore della Campania e gli approfondimenti svolti durante l’incontro hanno confermato la necessità di intervenire in modo sistematico e su più piani per contrastare il fenomeno dei diplomifici. In particolare, all’esito della riunione si è stabilito di operare in tre direzioni: agire sul rafforzamento dei controlli, elaborare una serie di interventi di tipo amministrativo e predisporre alcune soluzioni normative”. Rispetto a quanto detto finora, a proposito sia dei controlli in corso d’anno sia di eventuali interventi normativi, c’è questa terza linea di azione per prevenire e contrastare il fenomeno dei diplomifici: gli interventi amministrativi. Cosa sono? Quali?

Gli interventi amministrativi rientrano nelle dirette competenze del Ministero soprattutto sotto forma di decreti e in attuazione di norme primarie (leggi). In questo caso sono almeno due gli strumenti amministrativi da elaborare e rendere cogenti anche per gli istituti paritari: il protocollo elettronico e il registro elettronico.

Protocollo e registro: si tratta di strumenti che fino al 2012 tutte le scuole utilizzavano su supporto cartaceo come era sempre avvenuto per decenni.

Il supporto cartaceo, come si sa, si presta ad essere facilmente alterato. Ad esempio, il registro di protocollo in cui ogni segreteria registra(va) la corrispondenza (atti, note, circolari, ecc.) in entrata e in uscita con tanto di numero, oggetto e data, si prestava a lasciare vuoti di comodo o a replicare oggetti riferiti ad atti diversi.

Il registro di classe in supporto cartaceo riporta(va), tra l’altro, i nominativi degli alunni, la loro presenza/assenza a scuola. Anche questo strumento si prestava ad alterazioni, non segnando, ad esempio, le assenze, l’iscrizione tardiva, ecc.

Il decreto-legge 95/2012, convertito dalla legge 135/2012, aveva disposto però che: “A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri on line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico”.

La norma prevedeva, dunque, l’obbligo per tutte le istituzioni scolastiche del sistema d’istruzione (statali e paritarie) di adottare registri elettronici, ma, a seguito di ricorsi e varie opposizioni, diverse sentenze hanno convenuto che non sussisteva l’obbligo, in quanto non era (e tuttora non è) mai stato definito il piano di dematerializzazione previsto dalla legge che, infatti, recita: “Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca predispone entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie”.

Quel piano di materializzazione non è mai stato decretato e, pertanto, molte scuole, soprattutto paritarie, continuano ad utilizzare i supporti cartacei.

Quando il MIM comunica che intende “elaborare una serie di interventi di tipo amministrativo”, si riferisce certamente a quei due strumenti che probabilmente non sono ancora stati adottati spontaneamente dagli istituti paritari sospetti, ma che, se finalmente decretati in attuazione della legge 135/2012 (varo del Piano di dematerializzazione), diventeranno obbligatori anche per loro, rendendo più difficile sottrarsi ai controlli ispettivi.

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