Diplomati magistrali: la foglia di fico della continuità didattica
Diplomati magistrali/2
I 120 giorni di differimento dell’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato – disposti dall’articolo 4 del decreto legge 87/2018 – sono giustificati dal duplice obiettivo di “assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2018/2019 e di salvaguardare la continuità didattica nell’interesse degli alunni”.
Tralasciamo la rituale formula (invocata da sempre dai Governi e ministri di turno) di volere assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico; un avvio che, come ben sanno tutti – dentro e fuori dalla scuola – dipende soltanto dalla tempestività, in particolare nella secondaria, delle nomine prima delle lezioni del personale docente (di ruolo e non).
Quanto invece alla salvaguardia della continuità didattica ‘nell’interesse degli alunni’, sembra piuttosto una foglia di fico per nascondere (e non c’è da vergognarsi) il vero obiettivo di sciogliere il nodo dei diplomati magistrali ex-GAE.
La continuità didattica non può riguardare, ad esempio, i diplomati magistrali con contratto a tempo determinato, perché per tutti quelli che nel corso del 2017-2018 hanno svolto servizio di supplenti annuali o temporanei (fino al 30 giugno), il contratto era a termine e con il nuovo anno scolastico tutto ricomincerà da capo con scarsissime possibilità di essere nominati nuovamente sulla stessa sede e, ancor meno probabilmente, assegnati alla stessa classe.
Peraltro, si poteva parlare di difesa della continuità didattica mesi fa per evitare durante il 2017-18 l’applicazione della sentenza (la Fedeli aveva subito assicurato che i contratti sarebbero andati a termine). Il DL 87 salva gli ultimi due mesi (luglio e agosto) di stipendio dei supplenti annuali senza scomodare la continuità didattica per gli alunni che sono già in vacanza.
Si può forse parlare di continuità soltanto per una parte dei quasi 6 mila diplomati nominati in ruolo con riserva. Se saranno confermati in ruolo, non è detto che restino nella stessa sede. Anzi, secondo le normali regole sulla titolarità e sulle assegnazioni alle classi, la maggior parte di loro non avrà assicurata la riconferma della stessa sede o della stessa classe.
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