Ddl Diplomifici: cancellata disposizione sul numero minimo di alunni per classe

Il nuovo testo del disegno di legge sui diplomifici, che il Consiglio dei Ministri si prepara a varare, conferma in buona parte quanto già riportato nella bozza ufficiosa che circolava da giorni, ma, inaspettatamente, non contiene più un passaggio importante, cancellato nella versione definitiva.

Ci riferiamo alla disposizione, ora del tutto mancante, sul numero di alunni per classe che nella precedente bozza aveva questa stesura: “All’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente: «h-bis) numero di alunni o studenti non inferiore a otto per ciascuna classe, ad esclusione della scuola dell’infanzia»”. La sorpresa deriva dal fatto che nel comunicato del 6 dicembre 2023 con cui il Ministero indicava i contenuti del ddl in preparazione sui diplomifici, si prevedeva, tra le altre cose, anche “l’individuazione del numero minimo di studenti per la costituzione delle classi dei vari anni di corso”. 

Quella decisione, necessaria e condivisibile, ora invece, non c’è più. Tutto, pertanto, resterà come prima, e difficilmente il Parlamento vorrà reintrodurre, tutta o in parte, la disposizione cancellata.

Può sembrare strano che fosse necessario fissare il numero minimo di alunni per classe, ma in effetti la legge 62/2000, istitutiva del sistema paritario, non aveva previsto alcun limite minimo per la formazione delle classi negli istituti paritari, tanto che successivamente si era supplito a questa mancanza con un provvedimento ministeriale, il decreto 29 novembre 2007, n. 267 “Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica” che, all’art. 1, comma 6, lettera f), prevedeva “l’impegno a costituire corsi completi e a formare classi composte da un numero di alunni non inferiore ad otto per rendere efficace l’organizzazione degli insegnamenti e delle attività didattiche”. Ma, su ricorso della Federazione Italiana Istituti Non Statali di Educazione e Istruzione, il TAR Lazio emetteva la sentenza n. 7265/2009 con la quale veniva ritenuto illegittimo per violazione di legge e per eccesso di delega quel limite minimo di otto alunni per classe.

Il ministero non appellava la sentenza davanti al Consiglio di Stato che, pertanto, passava in giudicato diventando definitiva; il ministero si limitava solamente a emanare la nota n. 4334 del 24 giugno 2011 con la quale non veniva più previsto nessun limite nel numero di alunni per classe.

Da quella nota del 2011 sono trascorsi ormai tredici anni senza che nessun ministro, al di là della appartenenza politica, abbia pensato o voluto porre rimedio al vulnus che si era creato con la sentenza del TAR che consentiva il funzionamento di classi con numero ridottissimo di alunni.

Ma quale effetto ha avuto la sentenza di azzeramento del limite minimo?

Tuttoscuola ha approfondito le situazioni delle classi intermedie degli istituti paritari della secondaria di II grado sul Portale dati del MIM, e ha riscontrato che dal 2015-16 al 2022-23 si sono formate complessivamente 18.891 classi, pari al 39% di tutte le classi intermedie, funzionanti con meno di otto alunni!  Addirittura, 600 classi, durante quel periodo, hanno funzionato (si fa per dire) con un solo alunno.

Forse si sarebbe potuto ragionare sul limite di 8, e abbassarlo un po’.
Ma cosa rappresentano classi con uno o due alunni? Perché consentirle?

Una scelta coraggiosa sarebbe servita (o servirebbe) a “togliere l’acqua ai pesci”, a mettere in seria difficoltà molti istituti paritari in odore di diplomificio.

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