Contratto/8: la spartizione del potere tra dirigente scolastico e Rsu

La spartizione del potere dentro la scuola è passata attraverso la definizione delle nuove relazioni sindacali, con una soluzione finale che non ha premiato i dirigenti scolastici ai quali, in un primo momento, l’Aran aveva proposto di assegnare molte competenze già appartenenti alla contrattazione integrativa di istituto.
Le rappresentanze sindacali nella scuola (Rsu) fino all’ultimo contratto avevano acquisito diritto di contrattare con il dirigente scolastico undici materie relative all’organizzazione del lavoro e ai compensi accessori.
Più volte da fonti governative e parlamentari erano corse voci per un drastico ridimensionamento del potere di contrattazione delle Rsu della scuola, anche per consentire al capo d’istituto, diventato dirigente scolastico, un più ampio esercizio delle responsabilità proprie della funzione.
L’Aran, dopo l’interruzione della trattativa, si è presentata con una proposta di forte riduzione quantitativa (da undici a quattro) delle materie soggette a contrattazione integrativa di istituto.
La reazione sindacale è stata pesante e l’Aran ha presentato una nuova proposta (12 maggio) di lieve modifica della precedente. Alla fine della trattativa però l’hanno spuntata i sindacati che hanno ottenuto che otto delle undici materie continuino ad essere oggetto di contrattazione.
Ma c’è di più. Molto di più. La materia dell’organizzazione del lavoro e dell’articolazione dell’orario di servizio, già oggetto in precedenza di contrattazione integrativa ma limitata al personale Ata, viene ora estesa anche al personale docente, limitando le tradizionali competenze del dirigente scolastico (art. 396 del Testo Unico) e quelle dello stesso collegio docenti.